Art. 10. Procedure per la redazione ed approvazione dei piani annuali degli interventi l. Ai fini dell'inserimento nel piano annuale degli interventi di cui all'articolo 8, gli enti destinatari dei finanziamenti individuati allo stesso articolo 8, comma l, lettera b), presentano i progetti delle iniziative che intendono realizzare al competente assessorato regionale alla cultura entro il 3l maggio dell'anno precedente. 2. Per la redazione ed approvazione dei piani annuali provinciali di cui all'articolo 8, comma l, lettera c), gli enti locali, nonche', i soggetti titolari delle biblioteche e dei musei di interesse locale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) e all'articolo 20, comma 1, lettera b), presentano alla provincia territorialmente competente, entro il 31 maggio dell'anno precedente, il programma degli interventi che intendono realizzare approvato con atto deliberativo dall'organo competente. 3. I progetti delle iniziative di cui ai commi l e 2, devono essere corredati dalla documentazione amministrativa e tecnica prevista nel piano settoriale regionale. 4. Le province, sulla base dei programmi degli enti locali e delle consultazioni effettuate, nonche' di propri progetti, presentano alla Regione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente, il piano annuale degli interventi relativi al proprio ambito territoriale, approvato con atto deliberativo dall'organo competente. Nel piano devono essere indicati i criteri che hanno ispirato le scelte effettuate e le risorse finanziarie o i contributi organizzativi provinciali o di altra origine, che si aggiungono allo stanziamento regionale per la realizzazione delle iniziative comprese nel piano stesso. Le province apportano le eventuali modifiche necessarie ad assicurare il rispetto delle direttive regionali, nel caso in cui i piani comunali non siano conformi al piano settoriale regionale. 5. Al piano di interventi di cui al comma 4 deve, inoltre, essere allegato l'elenco completo dei progetti presentati con l'indicazione dei motivi delle esclusioni operate. La Regione si riserva la possibilita', in sede di valutazione dei programmi, di acquisire tutta la documentazione ritenuta necessaria per una piu' approfondita conoscenza dei progetti delle singole iniziative.