Art. 10.
             Procedure per la redazione ed approvazione
                 dei piani annuali degli interventi
 
  l. Ai fini dell'inserimento nel piano annuale degli  interventi  di
cui   all'articolo   8,   gli   enti  destinatari  dei  finanziamenti
individuati allo stesso articolo 8, comma l, lettera b), presentano i
progetti delle iniziative  che  intendono  realizzare  al  competente
assessorato  regionale  alla  cultura  entro  il  3l maggio dell'anno
precedente.
  2. Per la redazione ed approvazione dei piani  annuali  provinciali
di cui all'articolo 8, comma l, lettera c), gli enti locali, nonche',
i soggetti titolari delle biblioteche e dei musei di interesse locale
di  cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) e all'articolo 20, comma
1, lettera b), presentano alla provincia territorialmente competente,
entro  il  31  maggio  dell'anno  precedente,  il   programma   degli
interventi  che  intendono realizzare approvato con atto deliberativo
dall'organo competente.
  3. I progetti delle iniziative di cui ai commi l e 2, devono essere
corredati dalla documentazione amministrativa e tecnica prevista  nel
piano settoriale regionale.
  4.  Le province, sulla base dei programmi degli enti locali e delle
consultazioni effettuate, nonche' di propri progetti, presentano alla
Regione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente, il  piano  annuale
degli  interventi  relativi al proprio ambito territoriale, approvato
con atto deliberativo dall'organo competente. Nel piano devono essere
indicati i criteri che hanno  ispirato  le  scelte  effettuate  e  le
risorse  finanziarie  o  i  contributi organizzativi provinciali o di
altra origine, che si aggiungono allo stanziamento regionale  per  la
realizzazione  delle  iniziative  comprese  nel  piano  stesso.    Le
province apportano le eventuali modifiche necessarie ad assicurare il
rispetto delle direttive regionali, nel caso in cui i piani  comunali
non siano conformi al piano settoriale regionale.
  5.  Al  piano di interventi di cui al comma 4 deve, inoltre, essere
allegato l'elenco completo dei progetti presentati con  l'indicazione
dei  motivi  delle  esclusioni  operate.  La  Regione  si  riserva la
possibilita', in sede di  valutazione  dei  programmi,  di  acquisire
tutta la documentazione ritenuta necessaria per una piu' approfondita
conoscenza dei progetti delle singole iniziative.