Art. 11.
                   Vigilanza e potere sostitutivo
 
  1.  Le  province  trasmettono  alla Regione, entro il 31 ottobre di
ogni anno, unitamente al piano annuale, una relazione sullo stato  di
attuazione  dei  progetti precedentemente approvati e sulla efficacia
dei relativi interventi.
  2. Nel caso di mancato esercizio delle  funzioni  previste  per  le
province   dalla   presente   legge,   ovvero   di  violazione  delle
disposizioni in essa contenute e degli indirizzi  e  delle  direttive
regionali,  la  Giunta  regionale,  previa diffida a provvedere, puo'
sostituirsi alle province.