Art. 11. Vigilanza e potere sostitutivo 1. Le province trasmettono alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, unitamente al piano annuale, una relazione sullo stato di attuazione dei progetti precedentemente approvati e sulla efficacia dei relativi interventi. 2. Nel caso di mancato esercizio delle funzioni previste per le province dalla presente legge, ovvero di violazione delle disposizioni in essa contenute e degli indirizzi e delle direttive regionali, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, puo' sostituirsi alle province.