Art. 14. Albo degli istituti culturali regionali 1. Gli istituti culturali regionali di cui all'articolo 13, per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge, debbono essere iscritti all'albo degli istituti culturali regionali, istituito presso la competente struttura della Regione. 2. Ai fini dell'iscrizione all'albo, gli istituti devono possedere i seguenti requisiti: a) possesso della personalita' giuridica pubblica o privata ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice civile; b) disponibilita' di una propria sede nell'ambito del territorio regionale o di sede concessa da enti locali; c) disponibilita' di un patrimonio costituito da beni storici, scientifici, artistici, librari, archivistici, audiovisivi, archeologici e monumentali nel territorio regionale; d) svolgimento di attivita' qualificata e continuativa per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei beni appartenenti al proprio patrimonio, al fine di consentirne un ampia e corretta fruizione da parte della collettivita' regionale; e) costituzione da almeno cinque anni; f) rilievo scientifico del patrimonio dell'istituto come bene culturale la cui perdita rappresenterebbe un danno pubblico; g) fruibilita' pubblica del patrimonio e dei servizi culturali dell'istituto per almeno venti ore settimanali a favore della comunita' regionale; h) disponibilita' nella regione di strutture, attrezzature ed organizzazione adeguate allo svolgimento della propria attivita'; i) assenza di scopo di lucro; l) svolgimento di attivita' di rilevante valore scientifico sulla base di una programmazione pluriennale.