Art. 14.
               Albo degli istituti culturali regionali
 
  1. Gli istituti culturali regionali di  cui  all'articolo  13,  per
usufruire  dei benefici previsti dalla presente legge, debbono essere
iscritti  all'albo  degli  istituti  culturali  regionali,  istituito
presso la competente struttura della Regione.
  2.  Ai fini dell'iscrizione all'albo, gli istituti devono possedere
i seguenti requisiti:
   a) possesso della personalita' giuridica  pubblica  o  privata  ai
sensi degli articoli 11 e 12 del codice civile;
   b)  disponibilita'  di una propria sede nell'ambito del territorio
regionale o di sede concessa da enti locali;
   c) disponibilita' di un patrimonio  costituito  da  beni  storici,
scientifici,    artistici,    librari,   archivistici,   audiovisivi,
archeologici e monumentali nel territorio regionale;
   d) svolgimento di attivita'  qualificata  e  continuativa  per  il
recupero,  la  tutela  e  la  valorizzazione dei beni appartenenti al
proprio patrimonio, al  fine  di  consentirne  un  ampia  e  corretta
fruizione da parte della collettivita' regionale;
   e) costituzione da almeno cinque anni;
   f)  rilievo  scientifico  del  patrimonio  dell'istituto come bene
culturale la cui perdita rappresenterebbe un danno pubblico;
   g) fruibilita' pubblica del patrimonio  e  dei  servizi  culturali
dell'istituto  per  almeno  venti  ore  settimanali  a  favore  della
comunita' regionale;
   h) disponibilita' nella  regione  di  strutture,  attrezzature  ed
organizzazione adeguate allo svolgimento della propria attivita';
   i) assenza di scopo di lucro;
   l)  svolgimento di attivita' di rilevante valore scientifico sulla
base di una programmazione pluriennale.