Art. 15. Modalita' di iscrizione all'albo 1. Ai fini dell'iscrizione all'albo degli istituti culturali regionali, gli istituti devono presentare domanda all'Assessorato competente entro il 15 gennaio dell'anno precedente il triennio di validita' dell'albo stesso, corredata della seguente documentazione: a) atto di riconoscimento della personalita' giuridica; b) titolo di disponibilita'; c) statuto, atto costitutivo, elenco delle cariche sociali; d) situazione patrimoniale dalla quale sia possibile desumere, anche gli elementi di valutazione dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 2, lettere f) e g); e) dettagliata relazione sulle modalita' di gestione e conservazione dei beni e loro uso, sull'accesso del pubblico e relativi orari dei servizi resi; f) curriculum dell'attivita' svolta, con particolare riferimento allo svolgimento di attivita' di rilevante valore scientifico; g) dichiarazione di assenso da parte dell'organo di amministrazione dell'istituto al trasferimento dei beni, acquisiti con finanziamenti della Regione, ad altra struttura culturale regionale, in caso di scioglimento dell'istituto o suo trasferimento in altra Regione. 2. L'albo viene aggiornato, con cadenza triennale, mediante deliberazione della Giunta regionale.