Art. 15.
                  Modalita' di iscrizione all'albo
 
  1.  Ai  fini  dell'iscrizione  all'albo  degli  istituti  culturali
regionali,  gli  istituti  devono  presentare domanda all'Assessorato
competente entro il 15 gennaio dell'anno precedente  il  triennio  di
validita' dell'albo stesso, corredata della seguente documentazione:
   a) atto di riconoscimento della personalita' giuridica;
   b) titolo di disponibilita';
   c) statuto, atto costitutivo, elenco delle cariche sociali;
   d)  situazione  patrimoniale  dalla  quale sia possibile desumere,
anche gli elementi di valutazione dei requisiti di  cui  all'articolo
14, comma 2, lettere f) e g);
   e)   dettagliata   relazione   sulle   modalita'   di  gestione  e
conservazione dei beni  e  loro  uso,  sull'accesso  del  pubblico  e
relativi orari dei servizi resi;
   f)  curriculum  dell'attivita' svolta, con particolare riferimento
allo svolgimento di attivita' di rilevante valore scientifico;
   g)   dichiarazione   di   assenso   da   parte   dell'organo    di
amministrazione  dell'istituto  al  trasferimento dei beni, acquisiti
con  finanziamenti  della  Regione,  ad  altra  struttura   culturale
regionale,  in caso di scioglimento dell'istituto o suo trasferimento
in altra Regione.
  2.  L'albo  viene  aggiornato,  con  cadenza  triennale,   mediante
deliberazione della Giunta regionale.