Art. 17. Organizzazione bibliotecaria regionale 1. L'organizzazione bibliotecaria regionale e' costituita da: a) la Soprintendenza ai beni librari che svolge, tra l'altro, le funzioni di tutela dei beni librari delegate dallo Stato; b) biblioteche di enti locali e servizi connessi; c) biblioteche di interesse locale, diverse da quelle statali e di enti locali, aperte al pubblico. 2. I sistemi bibliotecari costituiscono strumento dell'organizzazione regionale e le biblioteche le unita' di servizio. 3. Previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'inserimento delle biblioteche nell'organizzazione bibliotecaria regionale e' decretato con atto del Presidente della Giunta regionale. 4. Le attivita' alternative e integrative di servizio di lettura promosse dalle Province, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), concorrono alla realizzazione dell'organizzazione bibliotecaria regionale.