Art. 17.
               Organizzazione bibliotecaria regionale
 
  1. L'organizzazione bibliotecaria regionale e' costituita da:
   a)  la  Soprintendenza ai beni librari che svolge, tra l'altro, le
funzioni di tutela dei beni librari delegate dallo Stato;
   b) biblioteche di enti locali e servizi connessi;
   c) biblioteche di interesse locale, diverse da quelle statali e di
enti locali, aperte al pubblico.
  2.    I    sistemi     bibliotecari     costituiscono     strumento
dell'organizzazione regionale e le biblioteche le unita' di servizio.
  3.  Previa  verifica  dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  d),  l'inserimento  delle  biblioteche   nell'organizzazione
bibliotecaria  regionale  e'  decretato con atto del Presidente della
Giunta regionale.
  4. Le attivita' alternative e integrative di  servizio  di  lettura
promosse  dalle  Province, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
d), concorrono alla realizzazione  dell'organizzazione  bibliotecaria
regionale.