Art. 18. B i b l i o t e c h e 1. Le biblioteche svolgono funzioni di documentazione e di organizzazione dell'informazione sul territorio, contribuendo allo sviluppo della conoscenza e della ricerca. 2. Le biblioteche sono tenute a svolgere i servizi di raccolta, ordinamento, conservazione e diffusione dei documenti comunque intesi con particolare riferimento alla documentazione locale. Gli enti locali, pertanto, sono tenuti a depositare una copia dei materiali librari e/o audiovisivi da loro curati presso le biblioteche esistenti nel territorio di rispettiva competenza. La Regione deposita il materiale librario e/o audiovisivo da essa stessa curato, oltre che nelle proprie strutture, nelle biblioteche dei capoluoghi di provincia ed in quelle di ogni sistema bibliotecario a tal fine individuate. 3. Le biblioteche debbono favorire la piu' idonea fruizione per le varie fasce d'utenza e garantire l'adeguamento del servizio alle esigenze dell'utenza svantaggiata. Organizzano ed attuano le attivita' culturali conformi alle loro specifiche finalita', mediante l'uso integrato degli strumenti e delle metodologie didattiche piu' idonee alla promozione della comunicazione e dell'informazione. 4. Per accedere all'organizzazione bibliotecaria regionale le biblioteche devono possedere i seguenti requisiti minimi: a) essere disciplinate da un regolamento concernente l'organizzazione interna e le modalita' di gestione del patrimonio e dei servizi; b) avvalersi di personale di ruolo professionalmente qualificato, disporre di una sede con spazi idonei e possedere i requisiti indicati dalla Regione nei piani settoriali regionali in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d); c) garantire una percentuale di incremento annuo del patrimonio librario e documentale che consenta l'adeguamento agli standard bibliotecari indicati dalla Regione; d) garantire la catalogazione del materiale posseduto, secondo le regole catalografiche nazionali; e) assicurare un servizio pubblico regolare e gratuito correlato alle esigenze dell'utenza. 5. Le forme di servizio diffuso di lettura e informazione organizzate dalla Provincia, dai comuni e dai loro consorzi o associazioni, integrano il servizio fornito dalle biblioteche.