Art. 18.
                        B i b l i o t e c h e
 
  1.   Le  biblioteche  svolgono  funzioni  di  documentazione  e  di
organizzazione dell'informazione sul  territorio,  contribuendo  allo
sviluppo della conoscenza e della ricerca.
  2.  Le  biblioteche  sono  tenute a svolgere i servizi di raccolta,
ordinamento, conservazione e diffusione dei documenti comunque intesi
con particolare riferimento  alla  documentazione  locale.  Gli  enti
locali,  pertanto,  sono  tenuti a depositare una copia dei materiali
librari  e/o  audiovisivi  da  loro  curati  presso  le   biblioteche
esistenti   nel  territorio  di  rispettiva  competenza.  La  Regione
deposita il materiale librario e/o audiovisivo da essa stessa curato,
oltre che nelle proprie strutture, nelle biblioteche  dei  capoluoghi
di  provincia  ed  in quelle di ogni sistema bibliotecario a tal fine
individuate.
  3. Le biblioteche debbono favorire la piu' idonea fruizione per  le
varie  fasce  d'utenza  e  garantire  l'adeguamento del servizio alle
esigenze  dell'utenza  svantaggiata.  Organizzano   ed   attuano   le
attivita' culturali conformi alle loro specifiche finalita', mediante
l'uso  integrato  degli strumenti e delle metodologie didattiche piu'
idonee alla promozione della comunicazione e dell'informazione.
  4.  Per  accedere  all'organizzazione  bibliotecaria  regionale  le
biblioteche devono possedere i seguenti requisiti minimi:
   a)    essere    disciplinate   da   un   regolamento   concernente
l'organizzazione interna e le modalita' di gestione del patrimonio  e
dei servizi;
   b)  avvalersi di personale di ruolo professionalmente qualificato,
disporre di una  sede  con  spazi  idonei  e  possedere  i  requisiti
indicati dalla Regione nei piani settoriali regionali in applicazione
dell'articolo 2, comma 1, lettera d);
   c)  garantire  una  percentuale di incremento annuo del patrimonio
librario e  documentale  che  consenta  l'adeguamento  agli  standard
bibliotecari indicati dalla Regione;
   d)  garantire la catalogazione del materiale posseduto, secondo le
regole catalografiche nazionali;
   e) assicurare un servizio pubblico regolare e  gratuito  correlato
alle esigenze dell'utenza.
  5.   Le  forme  di  servizio  diffuso  di  lettura  e  informazione
organizzate dalla  Provincia,  dai  comuni  e  dai  loro  consorzi  o
associazioni, integrano il servizio fornito dalle biblioteche.