Art. 19.
                        Sistemi bibliotecari
 
  1. I sistemi bibliotecari urbani e intercomunali, individuati dalla
Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 4, sono strumento mediante il
quale  gli  enti  locali  attuano  la  cooperazione bibliotecaria, la
valorizzazione delle risorse, la qualificazione  e  lo  sviluppo  dei
servizi.
  2.  I  sistemi bibliotecari sono aperti alla partecipazione di ogni
altra biblioteca o nucleo documentario pubblico  o  privato  operanti
nello stesso ambito territoriale.
  3. La cooperazione tra gli enti locali per la creazione del sistema
bibliotecario  deve  attuarsi  ai  sensi degli articoli 24 o 25 della
legge n. 142/1990 e successive modificazioni e deve prevedere:
   a) l'ambito territoriale e la struttura organizzativa;
   b) le funzioni del sistema bibliotecario;
   c) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di
rappresentanza;
   d) i servizi tecnico-amministrativi comuni, i supporti operativi e
le modalita' di attuazione dei compiti;
   e) il personale assegnato a tali servizi;
   f) le modalita' di finanziamento e di riparto degli oneri.
  4. Il Presidente della Giunta regionale, valutata la rispondenza ai
criteri generali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d),  decreta
l'inserimento    del    sistema   nell'organizzazione   bibliotecaria
regionale.
  5. Compiti del sistema bibliotecario sono:
   a)  l'organizzazione   del   servizio   nel   territorio   ed   il
coordinamento  dei  programmi.  delle  biblioteche  associate,  anche
attraverso una loro specializzazione tematica;
   b) la pianificazione comune  delle  accessioni,  anche  attraverso
forme  di  acquisto centralizzate e la gestione dei fondi documentari
comuni;
   c) la formazione dei cataloghi e  la  predisposizione  di  sistemi
informativi coordinati;
   d)   la   circolazione   delle   informazioni   e   la  consulenza
biblioteconomica e bibliografica;
   e) l'organizzazione e la gestione del prestito interbibliotecario;
   f) la rilevazione dei dati statistici e  informativi  relativi  ai
servizi, alle strutture e all'utenza;
   g)  la  promozione  e  il  coordinamento delle attivita' culturali
correlate alle funzioni  proprie  delle  biblioteche,  di  diffusione
della  lettura  e  dell'informazione  mediante l'utilizzo delle varie
tipologie di documenti su qualunque supporto;
   h) la collaborazione con strutture e servizi sociali, culturali  e
scolastici.