Art. 19. Sistemi bibliotecari 1. I sistemi bibliotecari urbani e intercomunali, individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 4, sono strumento mediante il quale gli enti locali attuano la cooperazione bibliotecaria, la valorizzazione delle risorse, la qualificazione e lo sviluppo dei servizi. 2. I sistemi bibliotecari sono aperti alla partecipazione di ogni altra biblioteca o nucleo documentario pubblico o privato operanti nello stesso ambito territoriale. 3. La cooperazione tra gli enti locali per la creazione del sistema bibliotecario deve attuarsi ai sensi degli articoli 24 o 25 della legge n. 142/1990 e successive modificazioni e deve prevedere: a) l'ambito territoriale e la struttura organizzativa; b) le funzioni del sistema bibliotecario; c) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza; d) i servizi tecnico-amministrativi comuni, i supporti operativi e le modalita' di attuazione dei compiti; e) il personale assegnato a tali servizi; f) le modalita' di finanziamento e di riparto degli oneri. 4. Il Presidente della Giunta regionale, valutata la rispondenza ai criteri generali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), decreta l'inserimento del sistema nell'organizzazione bibliotecaria regionale. 5. Compiti del sistema bibliotecario sono: a) l'organizzazione del servizio nel territorio ed il coordinamento dei programmi. delle biblioteche associate, anche attraverso una loro specializzazione tematica; b) la pianificazione comune delle accessioni, anche attraverso forme di acquisto centralizzate e la gestione dei fondi documentari comuni; c) la formazione dei cataloghi e la predisposizione di sistemi informativi coordinati; d) la circolazione delle informazioni e la consulenza biblioteconomica e bibliografica; e) l'organizzazione e la gestione del prestito interbibliotecario; f) la rilevazione dei dati statistici e informativi relativi ai servizi, alle strutture e all'utenza; g) la promozione e il coordinamento delle attivita' culturali correlate alle funzioni proprie delle biblioteche, di diffusione della lettura e dell'informazione mediante l'utilizzo delle varie tipologie di documenti su qualunque supporto; h) la collaborazione con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici.