Art. 2. Competenze della Regione 1. Compete alla Regione: a) l'approvazione del piano settoriale regionale, che puo' essere articolato in piani annuali, con il quale sono definiti gli indirizzi, i criteri e le metodologie d'intervento; b) l'approvazione dei piani di intervento annuali formulati ai sensi della presente legge; c) la verifica dell'attuazione dei piani annuali di cui alla lettera b), anche attraverso la rilevazione ed elaborazione dei dati attinenti lo sviluppo dei servizi e delle strutture culturali; d) la determinazione dei requisisti necessari per l'inserimento dei servizi culturali pubblici e privati di cui al Titolo II, Capo III, nell'organizzazione regionale; e) la determinazione dei criteri per la cooperazione tra gli enti locali ai fini della realizzazione di sistemi dei servizi culturali; f) la definizione, su proposta delle province, sentiti gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali dei sistemi dei servizi culturali ed il sostegno alle necessarie attivita' di ricerca e di programmazione, nonche', ad idonee forme integrative di gestione su base sistematica; g) la realizzazione di sistemi informativi regionali sui servizi ed istituti culturali ed i beni in essi conservati, promuovendo anche la costituzione di banche dati e l'accesso a reti di informazione bibliografica e documentale nazionali ed internazionali; h) l'esercizio, tramite la Sopraintendenza ai beni librari, delle funzioni di tutela del patrimonio librario raro e di pregio, delegate dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3; i) l'adozione di iniziative atte a favorire, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa nazionale vigente, la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, anche mediante attivita' di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione; l) la promozione di interventi per la salvaguardia, l'incremento e la diffusione del patrimonio degli istituti culturali regionali iscritti all'albo di cui all'art. 14; m) l'attivita' di inventariazione e catalogazione dei beni raccolti nelle biblioteche e nei musei locali e d'interesse locale, negli archivi storici degli enti locali; n) la determinazione dei criteri, contenuti e metodologie dei corsi di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi culturali, pubblici e privati di cui al Titolo II, Capo III. 2. Nell'esercizio delle proprie competenze la Regione promuove il necessario raccordo con le politiche occupazionali e del turismo culturale.