Art. 2.
                      Competenze della Regione
 
  1. Compete alla Regione:
   a)  l'approvazione del piano settoriale regionale, che puo' essere
articolato  in  piani  annuali,  con  il  quale  sono  definiti   gli
indirizzi, i criteri e le metodologie d'intervento;
   b)  l'approvazione  dei  piani  di intervento annuali formulati ai
sensi della presente legge;
   c) la verifica dell'attuazione  dei  piani  annuali  di  cui  alla
lettera  b), anche attraverso la rilevazione ed elaborazione dei dati
attinenti lo sviluppo dei servizi e delle strutture culturali;
   d) la determinazione dei requisisti  necessari  per  l'inserimento
dei  servizi  culturali  pubblici e privati di cui al Titolo II, Capo
III, nell'organizzazione regionale;
   e) la determinazione dei criteri per la cooperazione tra gli  enti
locali ai fini della realizzazione di sistemi dei servizi culturali;
   f)  la  definizione,  su proposta delle province, sentiti gli enti
locali interessati, degli ambiti territoriali dei sistemi dei servizi
culturali ed il sostegno alle necessarie attivita' di  ricerca  e  di
programmazione,  nonche',  ad idonee forme integrative di gestione su
base sistematica;
   g) la realizzazione di sistemi informativi regionali  sui  servizi
ed istituti culturali ed i beni in essi conservati, promuovendo anche
la  costituzione  di  banche  dati e l'accesso a reti di informazione
bibliografica e documentale nazionali ed internazionali;
   h) l'esercizio, tramite la Sopraintendenza ai beni librari,  delle
funzioni di tutela del patrimonio librario raro e di pregio, delegate
dallo  Stato  alle  Regioni  ai  sensi  dell'art.  9  del decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3;
   i) l'adozione di iniziative atte  a  favorire,  nell'ambito  delle
proprie  competenze e nel rispetto della normativa nazionale vigente,
la salvaguardia,  la  conservazione  e  la  valorizzazione  dei  beni
culturali,  anche  mediante  attivita'  di  ricerca, sperimentazione,
esposizione, documentazione e divulgazione;
   l) la promozione di interventi per la salvaguardia, l'incremento e
la diffusione  del  patrimonio  degli  istituti  culturali  regionali
iscritti all'albo di cui all'art. 14;
   m)   l'attivita'  di  inventariazione  e  catalogazione  dei  beni
raccolti nelle biblioteche e nei musei locali e  d'interesse  locale,
negli archivi storici degli enti locali;
   n)  la  determinazione  dei  criteri,  contenuti e metodologie dei
corsi di formazione e aggiornamento del personale addetto ai  servizi
culturali, pubblici e privati di cui al Titolo II, Capo III.
  2.  Nell'esercizio  delle proprie competenze la Regione promuove il
necessario raccordo con le  politiche  occupazionali  e  del  turismo
culturale.