Art. 21.
                              M u s e i
 
  1.  I musei sono istituti culturali che si caratterizzano come poli
di documentazione, di valorizzazione e  salvaguardia  del  patrimonio
culturale e scientifico, nonche', di organizzazione dell'informazione
sul  territorio,  assicurando  la  fruizione pubblica dei materiali e
contribuendo allo sviluppo della conoscenza  e  della  ricerca.  Tali
scopi si attuano attraverso:
   a)  attivita' dirette alla individuazione, alla acquisizione, alla
conservazione, all'inventario, all'ordinamento, alla catalogazione ed
alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
   b) attivita' di documentazione e  ricerca  scientifica  e  storica
nell'ambito territoriale e nelle materie di pertinenza;
   c)   l'organizzazione,   l'allestimento   e   lo  svolgimento,  in
collaborazione  con  gli  altri  enti  interessati,   di   mostre   e
manifestazioni;
   d) l'organizzazione di attivita' didattiche ed il collegamento con
il mondo della scuola;
   e)  la promozione e la realizzazione di ogni altra iniziativa atta
ad  individuare  i  musei   come   servizi   culturali   pubblici   e
polifunzionali;
   f) la musealizzazione di aree culturalmente rilevanti.
  2.  I  musei,  nell'ambito delle proprie attivita' e dei settori di
loro  competenza,   ricercano   l'apporto   culturale   didattico   e
scientifico  degli organi periferici dello Stato, delle Universita' e
degli  Istituti  culturali  di  rilevanza  regionale,   nazionale   e
internazionale.  Inoltre  ricercano,  anche  tramite la Regione e gli
enti locali, forme di collaborazione e di gemellaggio  con  musei  ed
istituti   operanti   in  ambito  nazionale  ed  internazionale,  con
particolare riferimento ai paesi dell'Unione Europea.
  3. I musei  si  avvalgono  delle  piu'  moderne  espressioni  della
tecnologia  e  della  collaborazione e dell'imprenditoria qualificata
per una piu' efficiente gestione e  per  una  migliore  fruizione  da
parte dell'utenza.
  4. Per accedere all'organizzazione museale regionale i musei devono
possedere i seguenti requisiti:
   a)    essere    disciplinati   da   un   regolamento   concernente
l'organizzazione  interna  e  le  modalita'  di  conservazione  e  di
gestione del patrimonio e dei servizi;
   b) disporre di una sede dotata di spazi e di locali idonei;
   c) avvalersi di personale professionalmente qualificato;
   d)  disporre  di  un  consistente  patrimonio  da  destinare  alla
pubblica fruizione;
   e) possedere i requisiti indicati nei piani  settoriali  regionali
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).