Art. 21. M u s e i 1. I musei sono istituti culturali che si caratterizzano come poli di documentazione, di valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale e scientifico, nonche', di organizzazione dell'informazione sul territorio, assicurando la fruizione pubblica dei materiali e contribuendo allo sviluppo della conoscenza e della ricerca. Tali scopi si attuano attraverso: a) attivita' dirette alla individuazione, alla acquisizione, alla conservazione, all'inventario, all'ordinamento, alla catalogazione ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali; b) attivita' di documentazione e ricerca scientifica e storica nell'ambito territoriale e nelle materie di pertinenza; c) l'organizzazione, l'allestimento e lo svolgimento, in collaborazione con gli altri enti interessati, di mostre e manifestazioni; d) l'organizzazione di attivita' didattiche ed il collegamento con il mondo della scuola; e) la promozione e la realizzazione di ogni altra iniziativa atta ad individuare i musei come servizi culturali pubblici e polifunzionali; f) la musealizzazione di aree culturalmente rilevanti. 2. I musei, nell'ambito delle proprie attivita' e dei settori di loro competenza, ricercano l'apporto culturale didattico e scientifico degli organi periferici dello Stato, delle Universita' e degli Istituti culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale. Inoltre ricercano, anche tramite la Regione e gli enti locali, forme di collaborazione e di gemellaggio con musei ed istituti operanti in ambito nazionale ed internazionale, con particolare riferimento ai paesi dell'Unione Europea. 3. I musei si avvalgono delle piu' moderne espressioni della tecnologia e della collaborazione e dell'imprenditoria qualificata per una piu' efficiente gestione e per una migliore fruizione da parte dell'utenza. 4. Per accedere all'organizzazione museale regionale i musei devono possedere i seguenti requisiti: a) essere disciplinati da un regolamento concernente l'organizzazione interna e le modalita' di conservazione e di gestione del patrimonio e dei servizi; b) disporre di una sede dotata di spazi e di locali idonei; c) avvalersi di personale professionalmente qualificato; d) disporre di un consistente patrimonio da destinare alla pubblica fruizione; e) possedere i requisiti indicati nei piani settoriali regionali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).