Art. 22.
                           Sistemi museali
 
  1. I sistemi museali possono essere territoriali o tematici.
  2.   I   sistemi   museali  territoriali  sono  istituiti  in  aree
culturalmente  omogenee;   individuate   dalla   Regione   ai   sensi
dell'articolo  4,  comma  4. Essi sono lo strumento mediante il quale
gli enti locali attuano la cooperazione e l'integrazione museale,  la
qualificazione  o lo sviluppo dei servizi, promuovono la salvaguardia
e  la  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  ed  ambientale del
proprio territorio. I sistemi sono aperti alla partecipazione di ogni
altra struttura museale o  espositiva  pubblica  o  privata  operante
nello stesso ambito territoriale.
  3. La cooperazione tra gli enti locali per la creazione del sistema
museale  territoriale  deve  attuarsi ai sensi degli articoli 24 o 25
della legge n. 142/1990 e successive modificazioni e deve prevedere:
   a) l'ambito territoriale e la struttura organizzativa;
   b) le funzioni del sistema museale;
   c) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di
rappresentanza;
   d) i servizi tecnico-amministrativi comuni, i supporti operativi e
le modalita' di attuazione dei compiti
   e) il personale assegnato a tali servizi;
   f) le modalita' di finanziamento e del riparto degli oneri.
  4. Il Presidente della Giunta regionale, valutata la rispondenza ai
criteri generali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  d)  decreta
l'inserimento  del  sistema  di  cui  al  comma 2 nell'organizzazione
museale regionale.
  5. Compiti del sistema museale territoriale sono:
   a) l'individuazione e la localizzazione delle strutture museali  e
delle sezioni tematiche del sistema;
   b) il coordinamento dei programmi delle strutture associate;
   c)  la  predisposizione  di  sistemi  informativi  coordinati,  la
circolazione  delle  informazioni  e  la  divulgazione  degli   studi
relativi all'approfondimento della conoscenza del patrimonio naturale
e culturale del territorio;
   d)  la  gestione  di  servizi tecnici e laboratori comuni ai musei
associati per quanto riguarda in  particolare  l'inventariazione,  la
catalogazione, la manutenzione ed il restauro dei beni raccolti;
   e)  la  promozione ed il coordinamento delle attivita' culturali e
didattiche  correlate  alle   funzioni,   proprie   dei   musei,   di
conservazione  e  valorizzazione  del patrimonio storico, artistico e
ambientale del territorio;
   f) la rilevazione dei dati statistici e  informativi  relativi  ai
servizi, alle strutture e all'utenza;
   g)  la collaborazione con strutture e servizi sociali, culturali e
scolastici.
  6.  I  sistemi  museali  tematici  hanno  per  ambito  territoriale
l'intero  territorio  regionale e sono lo strumento mediante il quale
singole  strutture  museali  ed  espositive,  omogenee  per  materia,
organizzano,   con   il   coordinamento   della   Regione,  forme  di
cooperazione per la valorizzazione, la divulgazione, lo studio  e  la
ricerca sul tema di propria pertinenza.
  7.   Ad   iniziativa   della   Giunta   regionale,   presso   musei
rappresentativi della storia e cultura laziale, ubicati in  localita'
geografiche  di  particolare  importanza  ai  fini della penetrazione
turistica nella regione,  vengono  predisposti  idonei  strumenti  di
informazione  turistico-culturale  al  fine  di  indirizzare l'utenza
secondo itinerari tematici.