Art. 22. Sistemi museali 1. I sistemi museali possono essere territoriali o tematici. 2. I sistemi museali territoriali sono istituiti in aree culturalmente omogenee; individuate dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Essi sono lo strumento mediante il quale gli enti locali attuano la cooperazione e l'integrazione museale, la qualificazione o lo sviluppo dei servizi, promuovono la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale del proprio territorio. I sistemi sono aperti alla partecipazione di ogni altra struttura museale o espositiva pubblica o privata operante nello stesso ambito territoriale. 3. La cooperazione tra gli enti locali per la creazione del sistema museale territoriale deve attuarsi ai sensi degli articoli 24 o 25 della legge n. 142/1990 e successive modificazioni e deve prevedere: a) l'ambito territoriale e la struttura organizzativa; b) le funzioni del sistema museale; c) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza; d) i servizi tecnico-amministrativi comuni, i supporti operativi e le modalita' di attuazione dei compiti e) il personale assegnato a tali servizi; f) le modalita' di finanziamento e del riparto degli oneri. 4. Il Presidente della Giunta regionale, valutata la rispondenza ai criteri generali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) decreta l'inserimento del sistema di cui al comma 2 nell'organizzazione museale regionale. 5. Compiti del sistema museale territoriale sono: a) l'individuazione e la localizzazione delle strutture museali e delle sezioni tematiche del sistema; b) il coordinamento dei programmi delle strutture associate; c) la predisposizione di sistemi informativi coordinati, la circolazione delle informazioni e la divulgazione degli studi relativi all'approfondimento della conoscenza del patrimonio naturale e culturale del territorio; d) la gestione di servizi tecnici e laboratori comuni ai musei associati per quanto riguarda in particolare l'inventariazione, la catalogazione, la manutenzione ed il restauro dei beni raccolti; e) la promozione ed il coordinamento delle attivita' culturali e didattiche correlate alle funzioni, proprie dei musei, di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale del territorio; f) la rilevazione dei dati statistici e informativi relativi ai servizi, alle strutture e all'utenza; g) la collaborazione con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici. 6. I sistemi museali tematici hanno per ambito territoriale l'intero territorio regionale e sono lo strumento mediante il quale singole strutture museali ed espositive, omogenee per materia, organizzano, con il coordinamento della Regione, forme di cooperazione per la valorizzazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca sul tema di propria pertinenza. 7. Ad iniziativa della Giunta regionale, presso musei rappresentativi della storia e cultura laziale, ubicati in localita' geografiche di particolare importanza ai fini della penetrazione turistica nella regione, vengono predisposti idonei strumenti di informazione turistico-culturale al fine di indirizzare l'utenza secondo itinerari tematici.