Art. 23. Archivi storici degli enti locali 1. Gli archivi storici degli enti locali e le sezioni separate di archivio, in conformita' alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409, conservano la documentazione storica della comunita' locale e ne garantiscono l'uso pubblico e la valorizzazione. 2. Per tale finalita' gli enti locali provvedono alla conservazione, all'ordinamento e alla inventariazione della documentazione, ne promuovono l'utilizzazione scientifica e adottano iniziative idonee alla migliore conoscenza del patrimonio documentale. 3. Gli enti locali attuano forme di cooperazione intercomunale per la valorizzazione e la pubblica fruizione dei loro archivi storici, o istituendo sistemi archivistici, ai sensi delle norme contenute nella presente legge, o usufruendo dell'organizzazione dei sistemi bibliotecari o museali. 4. Gli inventari degli archivi storici degli enti locali e delle sezioni separate di archivio sono consultabili presso gli stessi archivi, presso il sistema archivistico, se esistente, presso l'Assessorato regionale competente, presso la Soprintendenza Archivistica per il Lazio e presso le biblioteche comunali competenti.