Art. 23.
                  Archivi storici degli enti locali
 
  1.  Gli  archivi storici degli enti locali e le sezioni separate di
archivio, in conformita' alle norme di cui al decreto del  Presidente
della  Repubblica  del  30  settembre  1963,  n.  1409, conservano la
documentazione storica della comunita' locale e ne garantiscono l'uso
pubblico e la valorizzazione.
  2.  Per  tale   finalita'   gli   enti   locali   provvedono   alla
conservazione,   all'ordinamento   e   alla   inventariazione   della
documentazione, ne promuovono l'utilizzazione scientifica e  adottano
iniziative   idonee   alla   migliore   conoscenza   del   patrimonio
documentale.
  3. Gli enti locali attuano forme di cooperazione intercomunale  per
la valorizzazione e la pubblica fruizione dei loro archivi storici, o
istituendo sistemi archivistici, ai sensi delle norme contenute nella
presente   legge,   o   usufruendo  dell'organizzazione  dei  sistemi
bibliotecari o museali.
  4. Gli inventari degli archivi storici degli enti  locali  e  delle
sezioni  separate  di  archivio  sono  consultabili presso gli stessi
archivi,  presso  il  sistema  archivistico,  se  esistente,   presso
l'Assessorato   regionale   competente,   presso   la  Soprintendenza
Archivistica  per  il  Lazio  e  presso   le   biblioteche   comunali
competenti.