Art. 24. P e r s o n a l e 1. Gli enti locali garantiscono il regolare funzionamento dei servizi culturali mediante il necessario personale tecnico, regolarmente inserito nella pianta organica nelle forme di legge. 2. Per l'assolvimento dei compiti specifici dei servizi culturali il personale tecnico di ruolo e' costituito: a) per le biblioteche di enti locali, secondo le esigenze funzionali, da bibliotecari, in possesso del diploma di laurea, e da assistenti di biblioteca, in possesso del diploma di scuola media superiore; b) per i musei di enti locali, secondo le esigenze funzionali, dal direttore, in possesso del diploma di laurea in discipline attinenti la tipologia del museo, e da operatori museali, in possesso del diploma di scuola media superiore. Inoltre, l'ente locale assicura il servizio di vigilanza. 3. L'assunzione del personale avviene mediante pubblico concorso per esami e per titoli ai sensi della vigente normativa. Delle commissioni esaminatrici dei concorsi relativi al personale tecnico deve far parte un funzionario dell'ufficio regionale competente in materia. Tra le prove d'esame devono essere comprese prove tecniche attinenti alla specificita' del ruolo e del servizio. 4. L'uso pubblico degli archivi storici e' garantito da personale comunale. La valorizzazione degli archivi storici puo' essere curata da esperti, su incarico dell'ente locale, nelle forme consentite dalla normativa vigente. 5. Per garantire una maggiore valorizzazione del patrimonio e una piu' ampia offerta dei servizi all'utenza, gli enti locali, in aggiunta al personale di cui ai commi l e 2, possono avvalersi di consulenze esterne qualificate, stabilire rapporti di collaborazione con imprese e associazioni specializzate nel settore, avvalersi delle opportunita' offerte dalla normativa vigente a sostegno dell'occupazione. 6. I rapporti con le organizzazioni di volontariato, per il funzionamento dei servizi culturali, sono disciplinati dalla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, e successive modificazioni.