Art. 24.
                          P e r s o n a l e
 
  1.  Gli  enti  locali  garantiscono  il  regolare funzionamento dei
servizi  culturali  mediante   il   necessario   personale   tecnico,
regolarmente inserito nella pianta organica nelle forme di legge.
  2.  Per  l'assolvimento dei compiti specifici dei servizi culturali
il personale tecnico di ruolo e' costituito:
   a)  per  le  biblioteche  di  enti  locali,  secondo  le  esigenze
funzionali,  da bibliotecari, in possesso del diploma di laurea, e da
assistenti di biblioteca, in possesso del  diploma  di  scuola  media
superiore;
   b) per i musei di enti locali, secondo le esigenze funzionali, dal
direttore,  in possesso del diploma di laurea in discipline attinenti
la tipologia del museo, e  da  operatori  museali,  in  possesso  del
diploma di scuola media superiore. Inoltre, l'ente locale assicura il
servizio di vigilanza.
  3.  L'assunzione  del  personale avviene mediante pubblico concorso
per esami e per  titoli  ai  sensi  della  vigente  normativa.  Delle
commissioni  esaminatrici  dei concorsi relativi al personale tecnico
deve far parte un funzionario dell'ufficio  regionale  competente  in
materia.   Tra le prove d'esame devono essere comprese prove tecniche
attinenti alla specificita' del ruolo e del servizio.
  4. L'uso pubblico degli archivi storici e' garantito  da  personale
comunale.  La valorizzazione degli archivi storici puo' essere curata
da esperti, su incarico  dell'ente  locale,  nelle  forme  consentite
dalla normativa vigente.
  5.  Per  garantire una maggiore valorizzazione del patrimonio e una
piu' ampia offerta  dei  servizi  all'utenza,  gli  enti  locali,  in
aggiunta  al  personale  di  cui ai commi l e 2, possono avvalersi di
consulenze esterne qualificate, stabilire rapporti di  collaborazione
con imprese e associazioni specializzate nel settore, avvalersi delle
opportunita'    offerte    dalla   normativa   vigente   a   sostegno
dell'occupazione.
  6. I  rapporti  con  le  organizzazioni  di  volontariato,  per  il
funzionamento  dei  servizi  culturali, sono disciplinati dalla legge
regionale 28 giugno 1993, n. 29, e successive modificazioni.