Art. 25.
              Formazione e aggiornamento del personale
 
  l. Il personale dei servizi culturali degli enti locali e' tenuto a
frequentare i corsi  di  formazione  e  aggiornamento,  di  cui  agli
articoli 2, comma 1, lettera n), e 3, comma 1, lettera m).
  2.  Gli  enti locali sono tenuti a consentire la partecipazione del
personale di cui al comma 1 alle iniziative formative, in  orario  di
servizio, e, comunque, assicurandone la retribuzione.