Art. 27.
  Interventi edilizi a favore di strutture culturali e scientifiche
 
  1.  Per  le forme di finanziamento e le modalita' di erogazione dei
contributi per la costruzione, l'ampliamento, la  ristrutturazione  e
la  conservazione delle strutture culturali e scientifiche degli enti
locali di cui alla presente legge, si applica quanto stabilito  dalla
normativa regionale in materia di opere e lavori pubblici, prevedendo
finanziamenti  nei  limiti massimi dell'ottanta per cento della spesa
ritenuta ammissibile ed effettivamente documentata.
  2. Gli interventi di ampliamento, ristrutturazione e  conservazione
riguardano immobili di proprieta' degli enti locali richiedenti o per
i  quali  i  rispettivi  proprietari  si  impegnino  a  mantenere  la
disponibilita' d'uso a favore  degli  enti  locali  medesimi  per  un
periodo non inferiore a trenta anni.
  3.  I  contributi di cui al comma 1 possono essere concessi purche'
sussistano le seguenti condizioni:
   a) impegno dell'ente locale a non alienare l'immobile  su  cui  si
interviene  e  a  non mutarne la destinazione d'uso per un periodo di
tempo non inferiore a trenta  anni  dalla  data  di  ultimazione  dei
lavori.    Ove l'ente locale, prima della decorrenza di tale periodo,
proponga soluzioni migliorative per l'utenza, il Consiglio  regionale
valuta  la  possibilita'  di derogare al vincolo di cui sopra tenendo
conto dei contributi concessi;
   b) impegno dell'ente locale a concedere alla Regione  l'uso  della
struttura  su cui si interviene per iniziative promosse dalla Regione
stessa coerenti con la tipologia del servizio.