Art. 27. Interventi edilizi a favore di strutture culturali e scientifiche 1. Per le forme di finanziamento e le modalita' di erogazione dei contributi per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la conservazione delle strutture culturali e scientifiche degli enti locali di cui alla presente legge, si applica quanto stabilito dalla normativa regionale in materia di opere e lavori pubblici, prevedendo finanziamenti nei limiti massimi dell'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile ed effettivamente documentata. 2. Gli interventi di ampliamento, ristrutturazione e conservazione riguardano immobili di proprieta' degli enti locali richiedenti o per i quali i rispettivi proprietari si impegnino a mantenere la disponibilita' d'uso a favore degli enti locali medesimi per un periodo non inferiore a trenta anni. 3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi purche' sussistano le seguenti condizioni: a) impegno dell'ente locale a non alienare l'immobile su cui si interviene e a non mutarne la destinazione d'uso per un periodo di tempo non inferiore a trenta anni dalla data di ultimazione dei lavori. Ove l'ente locale, prima della decorrenza di tale periodo, proponga soluzioni migliorative per l'utenza, il Consiglio regionale valuta la possibilita' di derogare al vincolo di cui sopra tenendo conto dei contributi concessi; b) impegno dell'ente locale a concedere alla Regione l'uso della struttura su cui si interviene per iniziative promosse dalla Regione stessa coerenti con la tipologia del servizio.