Art. 28.
                          Norma finanziaria
 
  1. A partire dall'anno 1997  sono  istituiti,  per  gli  interventi
previsti   dalla  presente  legge,  i  sottoindicati  capitoli  cosi'
denominati:
   a) spese per l'acquisizione di  fondi  librari  e  documentari  di
pregio,  di  fondi  archivistici  e  per  l'incremento  di collezioni
museali,  l'inventariazione  e  la   catalogazione   del   patrimonio
librario,  archivistico  e  museale,  l'esercizio  delle  funzioni di
tutela dei beni librari; le attivita'  di  ricerca,  sperimentazione,
esposizione,   documentazione;  le  iniziative  atte  a  favorire  la
conoscenza, la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio culturale e scientifico;
   b)   contributi   per   la    costruzione,    l'ampliamento,    la
ristrutturazione  e  la  conservazione  delle sedi delle biblioteche,
degli archivi storici, dei musei e delle strutture scientifiche degli
enti locali, nonche' per impianti,  attrezzature  e  allestimenti  ad
esse relativi;
   c)   contributi   per   il   funzionamento  e  lo  sviluppo  delle
biblioteche, degli archivi  storici,  dei  musei  e  delle  strutture
scientifiche  di  enti locali, per la conservazione dei patrimoni per
l'organizzazione di iniziative culturali  e  scientifiche  presso  di
essi,  nonche'  per  l'organizzazione  da  parte  delle  Province  di
attivita' alternative o integrative di servizio di lettura;
   d) contributi per gli impianti, le attrezzature, gli allestimenti,
il funzionamento e lo sviluppo  delle  biblioteche  e  dei  musei  di
interesse locale;
   e) spese di funzionamento della Soprintendenza ai beni librari del
Lazio;
   f)  contributi  per  la formazione e l'aggiornamento degli addetti
alle biblioteche e ai musei degli enti locali e di interesse  locale,
nonche'  alla  gestione  o all'ordinamento degli archivi storici deli
enti locali;
   g) spese per la realizzazione  di  progetti  da  attuarsi  con  le
Universita'  del  Lazio  e  di  interventi  relativi  alle  strutture
scientifiche;
   h) spese e contributi per l'istituzione,  il  funzionamento  e  lo
sviluppo dei sistemi di servizi culturali;
   i)   contributi   per   interventi   regionali   a   sostegno  del
funzionamento  e  dell'attivita'  degli  istituti  culturali  e  loro
iniziative collegate;
   l)  contributi  per  lavori  di  recupero  e  ristrutturazione  di
immobili sede di istituti culturali e per l'acquisizione  di  beni  e
attrezzature.
  2.  Con  l'abrogazione  delle  leggi di autorizzazione della spesa,
richiamate dalla presente legge,  nel  bilancio  di  previsione  1997
vengono  soppressi  i  seguenti capitoli: 32130, 32135, 32137, 32141,
44201, 44207, 44209, 44211, 44216, 44218, 44220, 44222, 44224, 44229,
44336, 44344 che restano iscritti nel bilancio di previsione  per  la
sola   gestione  dei  residui  passivi  riferiti  agli  anni  1996  e
precedenti, mentre i relativi stanziamenti di competenza e  di  cassa
sono  trasferiti ai capitoli di nuova istituzione, di cui al comma 1,
con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
  3. Per gli esercizi  1998  e  successivi  la  determinazione  degli
stanziamenti   e'   effettuata  con  la  legge  di  approvazione  dei
rispettivi bilanci annuali.
  4. Per ognuno dei capitoli di spesa di cui alle lettere a), e),  e'
consentita  l'apertura di credito a favore di funzionari delegati nel
limite di lire 50 milioni.