Art. 28. Norma finanziaria 1. A partire dall'anno 1997 sono istituiti, per gli interventi previsti dalla presente legge, i sottoindicati capitoli cosi' denominati: a) spese per l'acquisizione di fondi librari e documentari di pregio, di fondi archivistici e per l'incremento di collezioni museali, l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio librario, archivistico e museale, l'esercizio delle funzioni di tutela dei beni librari; le attivita' di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione; le iniziative atte a favorire la conoscenza, la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e scientifico; b) contributi per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la conservazione delle sedi delle biblioteche, degli archivi storici, dei musei e delle strutture scientifiche degli enti locali, nonche' per impianti, attrezzature e allestimenti ad esse relativi; c) contributi per il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche, degli archivi storici, dei musei e delle strutture scientifiche di enti locali, per la conservazione dei patrimoni per l'organizzazione di iniziative culturali e scientifiche presso di essi, nonche' per l'organizzazione da parte delle Province di attivita' alternative o integrative di servizio di lettura; d) contributi per gli impianti, le attrezzature, gli allestimenti, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche e dei musei di interesse locale; e) spese di funzionamento della Soprintendenza ai beni librari del Lazio; f) contributi per la formazione e l'aggiornamento degli addetti alle biblioteche e ai musei degli enti locali e di interesse locale, nonche' alla gestione o all'ordinamento degli archivi storici deli enti locali; g) spese per la realizzazione di progetti da attuarsi con le Universita' del Lazio e di interventi relativi alle strutture scientifiche; h) spese e contributi per l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo dei sistemi di servizi culturali; i) contributi per interventi regionali a sostegno del funzionamento e dell'attivita' degli istituti culturali e loro iniziative collegate; l) contributi per lavori di recupero e ristrutturazione di immobili sede di istituti culturali e per l'acquisizione di beni e attrezzature. 2. Con l'abrogazione delle leggi di autorizzazione della spesa, richiamate dalla presente legge, nel bilancio di previsione 1997 vengono soppressi i seguenti capitoli: 32130, 32135, 32137, 32141, 44201, 44207, 44209, 44211, 44216, 44218, 44220, 44222, 44224, 44229, 44336, 44344 che restano iscritti nel bilancio di previsione per la sola gestione dei residui passivi riferiti agli anni 1996 e precedenti, mentre i relativi stanziamenti di competenza e di cassa sono trasferiti ai capitoli di nuova istituzione, di cui al comma 1, con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale. 3. Per gli esercizi 1998 e successivi la determinazione degli stanziamenti e' effettuata con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci annuali. 4. Per ognuno dei capitoli di spesa di cui alle lettere a), e), e' consentita l'apertura di credito a favore di funzionari delegati nel limite di lire 50 milioni.