Art. 3.
                      Competenze delle province
 
  1.  Nell'ambito  delle competenze previste dalla legge n. 142/1990,
le  province,  nel   rispetto   degli   indirizzi   contenuti   nella
programmazione regionale di settore:
   a)  provvedono  all'istituzione  e alla gestione delle strutture e
dei servizi culturali e scientifici di interesse  provinciale  per  i
quali adottano i relativi regolamenti;
   b)  predispongono,  sulla base dei programmi formulati dai comuni,
singoli ed associati,  nonche'  dalle  biblioteche  e  dai  musei  di
interesse  locale, i piani d'intervento annuali per lo sviluppo delle
strutture e dei servizi  culturali  e  scientifici,  nonche'  per  la
salvaguardia,   la   conservazione   e  la  valorizzazione  dei  beni
culturali, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
   c)  promuovono  la  cooperazione  tra  gli  enti  locali  per   la
programmazione  e  gestione  delle strutture e dei servizi culturali,
anche mediante  le  istituzioni  di  appositi  organismi  tecnici  di
coordinamento  e formulano proposte alla Regione per la realizzazione
e l'organizzazione dei relativi sistemi;
   d) organizzano sul territorio, in particolare nei comuni privi  di
biblioteca,  attivita'  alternative  e  integrative  di  servizio  di
lettura, anche  mediante  forme  di  cooperazione  intercomunale  che
possono  avvalersi  del  supporto tecnico delle biblioteche esistenti
nell'area interessata;
   e) promuovono l'informazione sui  beni  culturali  del  territorio
provvedendo  anche  alla  costituzione  e alla gestione di archivi di
dati conformi al sistema informativo regionale;
   f) coadiuvano la Regione e gli enti  locali  nell'espletamento  di
specifici compiti tecnici;
   g)   promuovono   la   realizzazione   di  attivita'  di  ricerca,
sperimentazione,   esposizione,   documentazione   e    divulgazione,
d'interesse provinciale, nel campo dei beni culturali;
   h) esercitano funzioni di vigilanza per la corretta attuazione dei
programmi  approvati, contenuti nei piani annuali di cui alla lettera
b);
   i) promuovono forme di collaborazione tra le istituzioni culturali
pubbliche e private  operanti  nel  territorio  e  tra  queste  e  le
associazioni culturali, la scuola e l'universita';
   l)   coordinano  la  rilevazione  dei  dati  relativi  ai  servizi
culturali;
   m)  programmano  e  ralizzano  le  iniziative  di  formazione   ed
aggiornamento  degli  operatori  impegnati nella gestione dei servizi
culturali in ambito provinciale  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art. 2, comma 1, lettera n).