Art. 3. Competenze delle province 1. Nell'ambito delle competenze previste dalla legge n. 142/1990, le province, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale di settore: a) provvedono all'istituzione e alla gestione delle strutture e dei servizi culturali e scientifici di interesse provinciale per i quali adottano i relativi regolamenti; b) predispongono, sulla base dei programmi formulati dai comuni, singoli ed associati, nonche' dalle biblioteche e dai musei di interesse locale, i piani d'intervento annuali per lo sviluppo delle strutture e dei servizi culturali e scientifici, nonche' per la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale; c) promuovono la cooperazione tra gli enti locali per la programmazione e gestione delle strutture e dei servizi culturali, anche mediante le istituzioni di appositi organismi tecnici di coordinamento e formulano proposte alla Regione per la realizzazione e l'organizzazione dei relativi sistemi; d) organizzano sul territorio, in particolare nei comuni privi di biblioteca, attivita' alternative e integrative di servizio di lettura, anche mediante forme di cooperazione intercomunale che possono avvalersi del supporto tecnico delle biblioteche esistenti nell'area interessata; e) promuovono l'informazione sui beni culturali del territorio provvedendo anche alla costituzione e alla gestione di archivi di dati conformi al sistema informativo regionale; f) coadiuvano la Regione e gli enti locali nell'espletamento di specifici compiti tecnici; g) promuovono la realizzazione di attivita' di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione, d'interesse provinciale, nel campo dei beni culturali; h) esercitano funzioni di vigilanza per la corretta attuazione dei programmi approvati, contenuti nei piani annuali di cui alla lettera b); i) promuovono forme di collaborazione tra le istituzioni culturali pubbliche e private operanti nel territorio e tra queste e le associazioni culturali, la scuola e l'universita'; l) coordinano la rilevazione dei dati relativi ai servizi culturali; m) programmano e ralizzano le iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori impegnati nella gestione dei servizi culturali in ambito provinciale in conformita' a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera n).