Art. 4.
                        Competenze dei comuni
 
  1. I comuni, nel rispetto degli indirizzi programmatici regionali:
   a)  provvedono  all'istituzione  e alla gestione delle strutture e
dei servizi culturali e scientifici d'interesse locale, per  i  quali
adottano i relativi regolamenti;
   b)  formulano  e  realizzano  i  piani di intervento relativi alle
strutture ed ai servizi culturali e scientifici di cui  alla  lettera
a);
   c)   promuovono   la   realizzazione   di  attivita'  di  ricerca,
sperimentazione,  esposizione,  documentazione  e  divulgazione,   di
interesse comunale, nel campo dei beni culturali;
   d)  effettuano  la  rilevazione dei dati statistici ed informativi
relativi ai servizi culturali, alle strutture e all'utenza;
   e) favoriscono il collegamento con le altre istituzioni  culturali
pubbliche e private operanti nel proprio territorio e tra queste e le
associazioni culturali, la scuola e l'universita';
   f) organizzano forme di servizio diffuso di lettura e informazione
sul proprio territorio.
  2.  I comuni possono associarsi, ai sensi degli artt. 24 e 25 della
legge  n.  142/1990  e  successive  modificazioni,  per   programmare
unitariamente  gli indirizzi di politica culturale e, in particolare,
per coordinare i servizi culturali. Le associazioni possono dar luogo
alla formazione di sistemi nell'ambito di quanto previsto  dal  comma
4.
  3.  Con  i  sistemi  di  cui  al  comma 2 si perseguono le seguenti
finalita':
   a) garantire l'organizzazione operativa e tecnica per la  gestione
coordinata  dei  servizi, ai fini di una maggiore funzionalita' e per
un razionale impiego delle risorse disponibili;
   b) stimolare l'interesse  dei  cittadini  per  la  conoscenza,  la
salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale
e  storico  del  territorio  mediante  la  realizzazione di organiche
iniziative di natura conoscitiva e informativa.
  4.   La   Giunta   regionale,   su   proposta   delle    competenti
amministrazioni  provinciali,  sentiti  gli  enti locali interessati,
approva un progetto organico con le indicazioni  per  la  definizione
degli    ambiti   territoriali   ritenuti   piu'   idonei   ai   fini
dell'associazione tra gli enti locali per  la  gestione  dei  servizi
culturali  che  danno luogo alla formazione di sistemi anche in forma
integrata.