Art. 8. Piano annuale degli interventi 1. In conformita' ai criteri contenuti nel piano settoriale di cui all'articolo 6, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, approva il piano annuale degli interventi che contiene: a) la programmazione delle iniziative dirette della Regione, dei progetti in materia di beni e servizi culturali da attuarsi mediante convenzioni con le Universita' del Lazio o mediante contratti con altri soggetti pubblici o privati, degli interventi relativi alle strutture per la promozione e per la divulgazione della ricerca scientifica; b) la programmazione delle iniziative a cura degli istituti culturali regionali iscritti all'albo di cui all'articolo 14; c) i piani approvati dalle province, ai sensi dell'articolo 10, ai quali, nel caso non siano conformi al piano settoriale di cui all'articolo 6, apporta le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto delle direttive regionali, consultando preventivamente il competente assessorato della provincia interessata.