Art. 8.
                   Piano annuale degli interventi
 
  1. In conformita' ai criteri contenuti nel piano settoriale di  cui
all'articolo  6,  la  Giunta  regionale,  entro il 31 gennaio di ogni
anno, approva il piano annuale degli interventi che contiene:
   a) la programmazione delle iniziative dirette della  Regione,  dei
progetti  in materia di beni e servizi culturali da attuarsi mediante
convenzioni con le Universita' del Lazio  o  mediante  contratti  con
altri  soggetti  pubblici  o  privati, degli interventi relativi alle
strutture  per  la  promozione  e  per  la divulgazione della ricerca
scientifica;
   b) la  programmazione  delle  iniziative  a  cura  degli  istituti
culturali regionali iscritti all'albo di cui all'articolo 14;
   c) i piani approvati dalle province, ai sensi dell'articolo 10, ai
quali,  nel  caso  non  siano  conformi  al  piano  settoriale di cui
all'articolo 6, apporta le  modifiche  necessarie  ad  assicurare  il
rispetto  delle  direttive  regionali, consultando preventivamente il
competente assessorato della provincia interessata.