Art. 10. Segreto statistico 1. Il trattamento dei dati da parte dell'Osservatorio avviene nel rispetto della legislazione vigente in materia di segreto statistico e di diritto alla riservatezza e all'identita' personale. 2. Per "trattamento" si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati. 3. La Regione, le province e il comune di Roma consentono l'accesso ai dati alle istituzioni e alle organizzazioni che lo richiedono ai sensi delle disposizioni vigenti.