Art. 10.
                         Segreto statistico
 
  1.  Il  trattamento dei dati da parte dell'Osservatorio avviene nel
rispetto della legislazione vigente in materia di segreto  statistico
e di diritto alla riservatezza e all'identita' personale.
  2. Per "trattamento" si intende qualunque operazione o complesso di
operazioni,  svolti  con  o  senza  l'ausilio  di mezzi elettronici o
comunque automatizzati concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione,
la     selezione,    l'estrazione,    il    raffronto,    l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione,  la  diffusione,  la
cancellazione e la distribuzione di dati.
  3. La Regione, le province e il comune di Roma consentono l'accesso
ai  dati  alle istituzioni e alle organizzazioni che lo richiedono ai
sensi delle disposizioni vigenti.