Art. 11. Norme finanziarie 1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, la Regione provvede mediante l'utilizzo dei fondi previsti nel capitolo di spesa n. 11460, denominato "Spese di funzionamento dell'Osservatorio del mercato del lavoro", del bilancio regionale 1997. 2. Successivamente al 1997 i provvedimenti legislativi finanziari determinano i fondi disponibili in base al programma triennale.