Art. 11.
                          Norme finanziarie
 
  1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti  dalla  presente
legge, la Regione provvede mediante l'utilizzo dei fondi previsti nel
capitolo  di  spesa  n.  11460,  denominato  "Spese  di funzionamento
dell'Osservatorio del mercato del  lavoro",  del  bilancio  regionale
1997.
  2.  Successivamente  al 1997 i provvedimenti legislativi finanziari
determinano i fondi disponibili in base al programma triennale.