Art. 6. Sistema decentrato per l'Osservatorio del mercato del lavoro 1. Il sistema decentrato per l'Osservatorio del mercato del lavoro, di seguito denominato sistema decentrato, e' costituito da punti di osservazione, istituiti dalle Province e dal Comune di Roma, di cui si avvale la struttura regionale sulla base di apposite convenzioni. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 tengono conto della convenzione tra la Regione e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 9. 3. Fino all'adozione delle convenzioni di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta i provvedimenti opportuni per assicurare l'attuazione del programma dell'Osservatorio su tutto il territorio regionale.