Art. 6.
    Sistema decentrato per l'Osservatorio del mercato del lavoro
 
  1. Il sistema decentrato per l'Osservatorio del mercato del lavoro,
di  seguito  denominato sistema decentrato, e' costituito da punti di
osservazione, istituiti dalle Province e dal Comune di Roma,  di  cui
si avvale la struttura regionale sulla base di apposite convenzioni.
  2. Le convenzioni di cui al comma 1 tengono conto della convenzione
tra  la  Regione e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
di cui all'art. 9.
  3. Fino all'adozione delle convenzioni di cui al comma 1, la Giunta
regionale   adotta   i   provvedimenti   opportuni   per   assicurare
l'attuazione del programma dell'Osservatorio su tutto  il  territorio
regionale.