Art. 7. Comitato tecnico-scientifico per l'Osservatorio del mercato del lavoro 1. Il Comitato tecnico-scientifico per l'Osservatorio del mercato del lavoro, di seguito denominato Comitato, e' istituito presso la struttura regionale. 2. Il Comitato, presieduto dall'assessore regionale preposto alle politiche per il lavoro o da un suo delegato, e' composto da: a) il dirigente della struttura regionale; b) un esperto designato dall'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL); c) un esperto designato dall'Unione regionale delle camere di commercio; d) cinque esperti esterni, nominati ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 7 (Norme per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale e per l'autorizzazione a dipendenti regionali all'esercizio di incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti o soggetti privati), altamente qualificati nelle seguenti discipline: scienze statistiche; economia; sociologia; informatica; diritto del lavoro. 3. Un funzionario della struttura regionale del mercato del lavoro svolge le funzioni di segretario del Comitato. 4. Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni. La mancata designazione degli esperti di cui al comma 2, lettere b) e c), non ne impedisce la costituzione. 5. Qualora lo richieda la rilevanza o la specificita' degli argomenti da trattare, l'assessore convoca alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, i dirigenti regionali che svolgono attivita' connesse con quelle dell'Osservatorio, il direttore dell'Agenzia per l'impiego, i responsabili del sistema decentrato. 6. Nel quadro dei compiti dell'osservatorio, il Comitato svolge le seguenti attivita': a) adotta i criteri metodologici: per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo del mercato del lavoro; per la interpretazione e la valutazione dei dati acquisiti ed elaborati dal sistema informativo, anche in relazione ai CILO ed alla spesa pubblica regionale; per le previsioni occupazionali e per la valutazione o elaborazione di proposte di intervento a sostegno dell'occupazione; b) fornisce, a richiesta dei responsabili della struttura regionale e del sistema decentrato dell'Osservatorio, chiarimenti e indicazioni di carattere metodologico; c) elabora, nella sessione allargata di cui all'art. 8, il programma triennale e il piano annuale di attivita'. 7. Ai componenti del Comitato, nonche' ai partecipanti ai sensi del comma 5, spetta il trattamento economico previsto dall'art. 16 della legge regionale n. 27/1996.