Art. 7.
   Comitato tecnico-scientifico per l'Osservatorio del mercato del
                               lavoro
 
  1.  Il  Comitato tecnico-scientifico per l'Osservatorio del mercato
del lavoro, di seguito denominato Comitato, e'  istituito  presso  la
struttura regionale.
  2.  Il  Comitato, presieduto dall'assessore regionale preposto alle
politiche per il lavoro o da un suo delegato, e' composto da:
   a) il dirigente della struttura regionale;
   b) un  esperto  designato  dall'Istituto  per  lo  sviluppo  della
formazione professionale dei lavoratori (ISFOL);
   c)  un  esperto  designato  dall'Unione  regionale delle camere di
commercio;
   d) cinque esperti esterni, nominati ai sensi  dell'art.  16  della
legge  regionale  25  luglio  1996,  n.  7  (Norme per le nomine e le
designazioni   di   competenza   della   Giunta   regionale   e   per
l'autorizzazione  a  dipendenti  regionali all'esercizio di incarichi
conferiti  da  altre  amministrazioni  pubbliche  ovvero  da  enti  o
soggetti privati), altamente qualificati nelle seguenti discipline:
   scienze statistiche;
   economia;
   sociologia;
   informatica;
   diritto del lavoro.
  3.  Un funzionario della struttura regionale del mercato del lavoro
svolge le funzioni di segretario del Comitato.
  4. Il Comitato e'  costituito  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta  regionale  e dura in carica tre anni. La mancata designazione
degli esperti di cui al comma 2, lettere b) e c), non ne impedisce la
costituzione.
  5. Qualora  lo  richieda  la  rilevanza  o  la  specificita'  degli
argomenti   da   trattare,  l'assessore  convoca  alle  riunioni  del
Comitato, con voto consultivo, i  dirigenti  regionali  che  svolgono
attivita'   connesse   con  quelle  dell'Osservatorio,  il  direttore
dell'Agenzia per l'impiego, i responsabili del sistema decentrato.
  6. Nel quadro dei compiti dell'osservatorio, il Comitato svolge  le
seguenti attivita':
   a) adotta i criteri metodologici:
    per  la  realizzazione  e lo sviluppo del sistema informativo del
mercato del lavoro;
    per la interpretazione e la valutazione  dei  dati  acquisiti  ed
elaborati dal sistema informativo, anche in relazione ai CILO ed alla
spesa pubblica regionale;
    per   le   previsioni   occupazionali  e  per  la  valutazione  o
elaborazione di proposte di intervento a sostegno dell'occupazione;
   b)  fornisce,  a  richiesta  dei  responsabili   della   struttura
regionale  e  del sistema decentrato dell'Osservatorio, chiarimenti e
indicazioni di carattere metodologico;
   c)  elabora,  nella  sessione  allargata  di  cui  all'art.  8, il
programma triennale e il piano annuale di attivita'.
  7. Ai componenti del Comitato, nonche'   ai partecipanti  ai  sensi
del  comma  5,  spetta il trattamento economico previsto dall'art. 16
della legge regionale n. 27/1996.