Art. 8. Programma triennale e piano annuale di attuazione 1. L'Osservatorio, al fine di assicurare la coerenza della propria attivita' con la programmazione regionale, opera sulla base del programma triennale. 2. Il programma triennale, suddiviso per annualita', determina gli obiettivi, i tempi di realizzazione e le priorita' dell'attivita' dell'Osservatorio oltre alle risorse necessarie, individuando anche i progetti di ricerca su specifici aspetti del mercato del lavoro. 3. L'Osservatorio predispone il programma triennale, almeno quattro mesi prima della scadenza del precedente attraverso una sessione del Comitato allargata a: i responsabili del sistema decentrato; il direttore dell'Agenzia per l'impiego; i dirigenti regionali che operano in materia di programmazione socio-economica, sviluppo produttivo, orientamento e formazione professionale; i dirigenti che svolgono attivita' connesse con quelle dell'Osservatorio secondo l'indicazione dell'asssessore alle politiche per il lavoro o del suo delegato. 4. Il programma triennale cosi' predisposto, previa acquisizione del parere della commissione regionale per l'impiego, e' adottato dalla Giunta regionale ed e' approvato dal Consiglio regionale. 5. La Giunta regionale, tenuto conto del programma triennale e delle risorse disponibili, approva il piano annuale di attuazione. 6. Il piano annuale di attuazione contiene una relazione sullo stato di realizzazione del programma triennale ed e' predisposto con le stesse modalita'.