Art. 8.
          Programma triennale e piano annuale di attuazione
 
  1. L'Osservatorio, al fine di assicurare la coerenza della  propria
attivita'  con  la  programmazione  regionale,  opera  sulla base del
programma triennale.
  2. Il programma triennale, suddiviso per annualita', determina  gli
obiettivi,  i  tempi  di  realizzazione e le priorita' dell'attivita'
dell'Osservatorio oltre alle risorse necessarie, individuando anche i
progetti di ricerca su specifici aspetti del mercato del lavoro.
  3. L'Osservatorio predispone il programma triennale, almeno quattro
mesi prima della scadenza del precedente attraverso una sessione  del
Comitato allargata a:
   i responsabili del sistema decentrato;
   il direttore dell'Agenzia per l'impiego;
   i  dirigenti  regionali  che  operano in materia di programmazione
socio-economica,  sviluppo  produttivo,  orientamento  e   formazione
professionale;
   i   dirigenti   che   svolgono   attivita'   connesse  con  quelle
dell'Osservatorio   secondo   l'indicazione   dell'asssessore    alle
politiche per il lavoro o del suo delegato.
  4.  Il  programma  triennale cosi' predisposto, previa acquisizione
del parere della commissione regionale  per  l'impiego,  e'  adottato
dalla Giunta regionale ed e' approvato dal Consiglio regionale.
  5.  La  Giunta  regionale,  tenuto  conto del programma triennale e
delle risorse disponibili, approva il piano annuale di attuazione.
  6. Il piano annuale di  attuazione  contiene  una  relazione  sullo
stato  di realizzazione del programma triennale ed e' predisposto con
le stesse modalita'.