Art. 11. Direttore generale: poteri e competenze 1. Tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Azienda sanitaria regionale sono riservati al direttore generale. 2. Il direttore generale esercita le proprie funzioni direttamente, ovvero delegandole al direttore amministrativo o al direttore sanitario o alle altre figure dirigenziali. Le funzioni che possono essere delegate sono individuate nel regolamento di organizzazione dell'Azienda sanitaria. 3. Sono comunque riservati al direttore generale i seguenti atti: a) la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario; b) la nomina, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, del coordinatore dei servizi sociali; c) la nomina di figure dirigenziali altamente qualificate e con funzioni coadiuvanti in relazione ad obiettivi specificamente individuati e' la conseguente stipula di contratti di diritto privato; d) la sospensione e la decadenza del direttore amministrativo, del direttore sanitario e delle figure dirigenziali di cui alla lettera c), la sospensione del coordinatore dei servizi sociali; la decadenza di quest'ultimo e' disposta d'intesa con la Conferenza dei sindaci; e) la nomina dei componenti del Collegio dei revisori; f) l'emanazione del regolamento di organizzazione dell'Azienda, sentito, oltre al direttore amministrativo ed al direttore sanitario, il coordinatore dei servizi sociali, ove nominato; g) gli atti di bilancio; h) la predisposizione dei piani attuativi per il recepimento della programmazione regionale. 4. Al direttore generale compete la verifica dei rendimenti e dei risultati aziendali, nonche' la valutazione dell'efficacia e dell'economicita' dell'azione amministrativa. 5. Il direttore generale promuove con azioni positive pari opportunita' fra i sessi nell'organizzazione aziendale. Il rapporto sulla situazione del personale previsto dall'articolo 9 della legge 10 aprile 1991, n. 125 e' redatto annualmente e trasmesso, oltreche' ai soggetti individuati al comma 2 del suddetto articolo, anche al Presidente della Giunta regionale. 6. Il direttore generale convoca, almeno una volta all'anno, apposita conferenza dei servizi per verificare l'andamento degli stessi e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni.