Art. 11.
               Direttore generale: poteri e competenze
 
  1. Tutti i poteri di  gestione  e  di  rappresentanza  dell'Azienda
sanitaria regionale sono riservati al direttore generale.
  2. Il direttore generale esercita le proprie funzioni direttamente,
ovvero   delegandole  al  direttore  amministrativo  o  al  direttore
sanitario o alle altre figure dirigenziali. Le funzioni  che  possono
essere  delegate  sono  individuate nel regolamento di organizzazione
dell'Azienda sanitaria.
  3. Sono comunque riservati al direttore generale i seguenti atti:
   a)   la  nomina  del  direttore  amministrativo  e  del  direttore
sanitario;
   b) la nomina, ove ricorrano le condizioni  previste  dall'art.  3,
comma  3,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  e
successive modificazioni, del coordinatore dei servizi sociali;
   c) la nomina di figure dirigenziali altamente  qualificate  e  con
funzioni   coadiuvanti   in  relazione  ad  obiettivi  specificamente
individuati  e'  la  conseguente  stipula  di  contratti  di  diritto
privato;
   d) la sospensione e la decadenza del direttore amministrativo, del
direttore  sanitario  e delle figure dirigenziali di cui alla lettera
c), la sospensione del coordinatore dei servizi sociali; la decadenza
di quest'ultimo e' disposta d'intesa con la Conferenza dei sindaci;
   e) la nomina dei componenti del Collegio dei revisori;
   f) l'emanazione del regolamento  di  organizzazione  dell'Azienda,
sentito, oltre al direttore amministrativo ed al direttore sanitario,
il coordinatore dei servizi sociali, ove nominato;
   g) gli atti di bilancio;
   h) la predisposizione dei piani attuativi per il recepimento della
programmazione regionale.
  4.  Al  direttore generale compete la verifica dei rendimenti e dei
risultati  aziendali,  nonche'  la   valutazione   dell'efficacia   e
dell'economicita' dell'azione amministrativa.
  5.   Il  direttore  generale  promuove  con  azioni  positive  pari
opportunita' fra i sessi nell'organizzazione aziendale.  Il  rapporto
sulla  situazione  del personale previsto dall'articolo 9 della legge
10 aprile 1991, n. 125 e' redatto annualmente e trasmesso,  oltreche'
ai  soggetti  individuati  al comma 2 del suddetto articolo, anche al
Presidente della Giunta regionale.
  6. Il  direttore  generale  convoca,  almeno  una  volta  all'anno,
apposita  conferenza  dei  servizi  per  verificare l'andamento degli
stessi e per individuare ulteriori interventi tesi  al  miglioramento
delle prestazioni.