Art. 12. Direttore generale: nomina e rapporto di lavoro 1. La nomina del direttore generale e' di competenza della Giunta regionale, che vi provvede, secondo le modalita' ed i requisiti stabiliti dalla legge. Sono altresi' di competenza della Giunta regionale la dichiarazione di decadenza del direttore generale e la relativa risoluzione del contratto. 2. La Giunta regionale determina con proprio atto le modalita' per verificare la coerenza dei richiesti requisiti, culturali e professionali, rispetto al contenuto funzionale dell'attivita' propria del direttore generale, in attuazione del comma 1 dell'art. 1, della legge 17 ottobre 1994, n. 590. 3. L'efficacia della nomina e' subordinata alla stipula di apposito contratto quinquennale di diritto privato tra il Presidente della Giunta regionale ed il direttore generale nominato, secondo uno schema adottato dalla Giunta regionale in conformita' con i contenuti fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. La stipula del contratto deve comunque intervenire entro trenta giorni dalla nomina. 4. La Giunta regionale, trenta giorni prima della scadenza del termine dei cinque anni, puo' procedere con delibera motivata al rinnovo del contratto per una sola volta. 5. Le funzioni di direttore generale non possono essere esercitate per un periodo superiore ai dieci anni. 6. Costituiscono comunque causa di risoluzione del contratto, oltre a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni: a) l'insorgenza di un grave disavanzo di esercizio, tale da costituire pregiudizio all'equilibrio economico dell'azienda; b) il mancato rispetto delle direttive vincolanti emanate dalla Regione; c) la mancata realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione regionale, allorche' gli stessi prevedano espressamente tale sanzione in caso di inadempienza. 7. La Giunta regionale, alla scadenza del primo anno ed alla scadenza dei successivi due anni dalla nomina del direttore generale, provvede alla verifica in termini di efficacia e di efficienza dei risultati di gestione conseguiti, in riferimento agli indirizzi ed agli obiettivi fissati nel piano sanitario regionale ed agli altri atti di indirizzo emanati dalla Regione. All'esito di tali verifiche, la Giunta regionale dispone con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il contratto venga risolto ai sensi del presente comma, la Giunta regionale puo' procedere alla nomina del nuovo direttore generale sulla base della selezione gia' effettuata per la nomina di quello uscente. 8. La Giunta regionale, in caso di decadenza del direttore generale o di vacanza dell'ufficio in via temporanea fino alla data di stipula del contratto con il nuovo direttore, attribuisce le funzioni al direttore amministrativo o al direttore sanitario, ovvero procede alla nomina di un commissario straordinario in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la nomina a direttore generale.