Art. 12.
           Direttore generale: nomina e rapporto di lavoro
 
  1.  La  nomina del direttore generale e' di competenza della Giunta
regionale, che vi provvede,  secondo  le  modalita'  ed  i  requisiti
stabiliti  dalla  legge.  Sono  altresi'  di  competenza della Giunta
regionale la dichiarazione di decadenza del direttore generale  e  la
relativa risoluzione del contratto.
  2.  La Giunta regionale determina con proprio atto le modalita' per
verificare  la  coerenza  dei  richiesti   requisiti,   culturali   e
professionali,   rispetto   al  contenuto  funzionale  dell'attivita'
propria del direttore generale, in attuazione del comma  1  dell'art.
1, della legge 17 ottobre 1994, n. 590.
  3. L'efficacia della nomina e' subordinata alla stipula di apposito
contratto  quinquennale  di  diritto  privato tra il Presidente della
Giunta regionale ed  il  direttore  generale  nominato,  secondo  uno
schema adottato dalla Giunta regionale in conformita' con i contenuti
fissati  dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
al comma 6 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
502  e  successive  modificazioni.  La  stipula  del  contratto  deve
comunque intervenire entro trenta giorni dalla nomina.
  4. La Giunta regionale, trenta  giorni  prima  della  scadenza  del
termine  dei  cinque  anni,  puo'  procedere con delibera motivata al
rinnovo del contratto per una sola volta.
  5. Le funzioni di direttore generale non possono essere  esercitate
per un periodo superiore ai dieci anni.
  6. Costituiscono comunque causa di risoluzione del contratto, oltre
a  quanto previsto dal comma 6 dell'art. 3 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni:
   a) l'insorgenza di  un  grave  disavanzo  di  esercizio,  tale  da
costituire pregiudizio all'equilibrio economico dell'azienda;
   b)  il  mancato  rispetto delle direttive vincolanti emanate dalla
Regione;
   c) la mancata realizzazione degli obiettivi contenuti  negli  atti
di   programmazione   regionale,   allorche'   gli  stessi  prevedano
espressamente tale sanzione in caso di inadempienza.
  7. La Giunta regionale,  alla  scadenza  del  primo  anno  ed  alla
scadenza dei successivi due anni dalla nomina del direttore generale,
provvede  alla  verifica  in termini di efficacia e di efficienza dei
risultati di gestione conseguiti, in riferimento  agli  indirizzi  ed
agli  obiettivi  fissati  nel piano sanitario regionale ed agli altri
atti di indirizzo emanati dalla Regione. All'esito di tali verifiche,
la Giunta regionale dispone con provvedimento motivato,  la  conferma
dell'incarico  o  la  risoluzione  del  contratto. Nel caso in cui il
contratto venga risolto  ai  sensi  del  presente  comma,  la  Giunta
regionale  puo'  procedere  alla  nomina del nuovo direttore generale
sulla base della selezione gia' effettuata per la  nomina  di  quello
uscente.
  8. La Giunta regionale, in caso di decadenza del direttore generale
o di vacanza dell'ufficio in via temporanea fino alla data di stipula
del  contratto  con  il  nuovo  direttore, attribuisce le funzioni al
direttore amministrativo o al  direttore  sanitario,  ovvero  procede
alla nomina di un commissario straordinario in possesso dei requisiti
previsti  dalla  legislazione  vigente  per  la  nomina  a  direttore
generale.