Art. 18. Articolazione territoriale dei distretti socio-sanitari 1. Il distretto ha una dimensione territoriale tale da garantire un'ampia presenza di servizi territoriali e di operatori, in modo da caratterizzarsi come soggetto di negoziazione con la direzione dell'Unita' sanitaria locale e di interlocuzione con il sistema del governo locale. 2. L'ambito territoriale di ciascun distretto e' definito dal direttore generale della Unita' sanitaria locale, d'intesa con la Conferenza dei sindaci, in modo che, di norma, ciascun distretto comprenda una popolazione residente non inferiore a trentamila abitanti, salvo deroga disposta con deliberazione del Direttore generale, d'intesa con la Conferenza dei sindaci ed approvata dalla Giunta regionale. 3. A livello distrettuale, e' istituita l'Assemblea dei sindaci. L'Assemblea e' composta da tutti i sindaci o dai presidenti delle circoscrizioni dei Comuni facenti parte del distretto. Nel caso in cui il distretto coincida con il singolo comune, le funzioni sono esercitate dal sindaco.