Art. 18.
       Articolazione territoriale dei distretti socio-sanitari
 
  1.  Il  distretto  ha una dimensione territoriale tale da garantire
un'ampia presenza di servizi territoriali e di operatori, in modo  da
caratterizzarsi  come  soggetto  di  negoziazione  con  la  direzione
dell'Unita' sanitaria locale e di interlocuzione con il  sistema  del
governo locale.
  2.  L'ambito  territoriale  di  ciascun  distretto  e' definito dal
direttore generale della Unita' sanitaria  locale,  d'intesa  con  la
Conferenza  dei  sindaci,  in  modo  che, di norma, ciascun distretto
comprenda  una  popolazione  residente  non  inferiore  a  trentamila
abitanti,  salvo  deroga  disposta  con  deliberazione  del Direttore
generale, d'intesa con la Conferenza dei sindaci ed  approvata  dalla
Giunta regionale.
  3.  A  livello  distrettuale, e' istituita l'Assemblea dei sindaci.
L'Assemblea e' composta da tutti i sindaci  o  dai  presidenti  delle
circoscrizioni  dei  Comuni  facenti parte del distretto. Nel caso in
cui il distretto coincida con il singolo  comune,  le  funzioni  sono
esercitate dal sindaco.