Art. 19.
                         Pesidi ospedalieri
 
  1.  Gli  ospedali  che non siano costituiti in Aziende ospedaliere,
dislocati in una unica Unita' sanitaria locale sono accorpati  in  un
unico presidio. Il direttore generale puo' richiedere deroga motivata
alla  Giunta  regionale,  che  provvede,  sentita  la  Conferenza dei
sindaci.
  2. Sono comunque costituiti in presidio  ospedaliero  autonomo  gli
ospedali  sede  di  dipartimento per l'emergenza ed urgenza di cui al
piano  di  riorganizzazione  della  rete  ospedaliera  approvato  con
delibera del Consiglio regionale n. 311 del 3 febbraio 1997.
  3.   Ai  presidi  ospedalieri  e'  attribuita  autonomia  economico
finanziaria, con  contabilita'  analitica  separata  all'interno  del
bilancio dell'Unita' sanitaria locale.
  4.  Al presidio ospedaliero sono preposti un dirigente medico ed un
dirigente amministrativo, come previsto al comma 9  dell'art.  4  del
decreto   legislativo   30   dicembre   1992,  n.  502  e  successive
modificazioni,  tra  i  quali  il  Direttore  generale  individua  il
responsabile della gestione complessiva.