Art. 19. Pesidi ospedalieri 1. Gli ospedali che non siano costituiti in Aziende ospedaliere, dislocati in una unica Unita' sanitaria locale sono accorpati in un unico presidio. Il direttore generale puo' richiedere deroga motivata alla Giunta regionale, che provvede, sentita la Conferenza dei sindaci. 2. Sono comunque costituiti in presidio ospedaliero autonomo gli ospedali sede di dipartimento per l'emergenza ed urgenza di cui al piano di riorganizzazione della rete ospedaliera approvato con delibera del Consiglio regionale n. 311 del 3 febbraio 1997. 3. Ai presidi ospedalieri e' attribuita autonomia economico finanziaria, con contabilita' analitica separata all'interno del bilancio dell'Unita' sanitaria locale. 4. Al presidio ospedaliero sono preposti un dirigente medico ed un dirigente amministrativo, come previsto al comma 9 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, tra i quali il Direttore generale individua il responsabile della gestione complessiva.