Art. 2.
                      Ordinamento istituzionale
 
  1. Sono soggetti istituzionali del Servizio sanitario regionale  la
Regione dell'Umbria e i comuni.
  2.  Alla  determinazione  ed  al  perseguimento delle finalita' del
Servizio sanitario regionale concorrono le Province  dell'Umbria,  la
Universita'  di  Perugia  e  l'Istituto  zooprofilattico sperimentale
dell'Umbria e  delle  Marche,  nonche'  le  istituzioni  sanitarie  e
assistenziali pubbliche o private operanti nel territorio regionale.
  3. I compiti di gestione dei servizi sanitari sono esercitati dalle
Aziende  sanitarie  regionali  distinte  in Unita' sanitarie locali e
Aziende ospedaliere.