Art. 2. Ordinamento istituzionale 1. Sono soggetti istituzionali del Servizio sanitario regionale la Regione dell'Umbria e i comuni. 2. Alla determinazione ed al perseguimento delle finalita' del Servizio sanitario regionale concorrono le Province dell'Umbria, la Universita' di Perugia e l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, nonche' le istituzioni sanitarie e assistenziali pubbliche o private operanti nel territorio regionale. 3. I compiti di gestione dei servizi sanitari sono esercitati dalle Aziende sanitarie regionali distinte in Unita' sanitarie locali e Aziende ospedaliere.