Art. 20. Dipartimento per l'igiene e la prevenzione 1. E' istituito presso ogni Unita' sanitaria locale il dipartimento per l'igiene e la prevenzione, che ricomprende almeno le seguenti funzioni: a) igiene e sanita' pubblica; b) prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro; c) igiene degli alimenti e della nutrizione; d) servizi veterinari articolati nelle seguenti aree funzionali: I) sanita' animale; II) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale; III) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. 2. Il dipartimento esercita le funzioni seguenti: a) elabora linee programmatiche e piani di attivita' per l'attuazione del mandato, definito in sede nazionale, regionale o aziendale; b) fornisce alla direzione aziendale strumenti per la valutazione dello stato di salute della popolazione; c) predispone indirizzi operativi, standard di attivita', criteri valutativi ed interpretazioni applicative uniformi di norme tecniche, orientando le attivita' dei servizi afferenti ai distretti. 3. Il raccordo tra il dipartimento per l'igiene e la prevenzione e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e' assicurato con le modalita' disciplinate dalla legge regionale attuativa della legge 21 gennaio 1994, n. 61. 4. Con riferimento alla direzione del dipartimento per l'igiene e la prevenzione si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 21, commi 6, 7, 8 e 9.