Art. 20.
             Dipartimento per l'igiene e la prevenzione
 
  1. E' istituito presso ogni Unita' sanitaria locale il dipartimento
per  l'igiene  e  la  prevenzione, che ricomprende almeno le seguenti
funzioni:
   a) igiene e sanita' pubblica;
   b) prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
   c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
   d) servizi veterinari articolati nelle seguenti aree funzionali:
   I) sanita' animale;
   II) igiene della produzione, trasformazione,  commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale;
   III) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
  2. Il dipartimento esercita le funzioni seguenti:
   a)   elabora   linee  programmatiche  e  piani  di  attivita'  per
l'attuazione del mandato, definito in  sede  nazionale,  regionale  o
aziendale;
   b)  fornisce alla direzione aziendale strumenti per la valutazione
dello stato di salute della popolazione;
   c) predispone indirizzi operativi, standard di attivita',  criteri
valutativi ed interpretazioni applicative uniformi di norme tecniche,
orientando le attivita' dei servizi afferenti ai distretti.
  3.  Il raccordo tra il dipartimento per l'igiene e la prevenzione e
l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e' assicurato con
le modalita' disciplinate dalla legge regionale attuativa della legge
21 gennaio 1994, n. 61.
  4. Con riferimento alla direzione del dipartimento per  l'igiene  e
la  prevenzione  si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui
all'art. 21, commi 6, 7, 8 e 9.