Art. 21.
                      Dipartimenti ospedalieri
 
  1. L'Ospedale e' organizzato in dipartimenti, secondo la previsione
di cui  all'art.  16,  caratterizzata  da  una  ulteriore  competenza
gestionale   unitaria   che   si   estrinseca   anche  attraverso  la
negoziazione di obiettivi e risorse con la direzione aziendale.
  2.  Il  dipartimento  e'  individuato  dal  direttore  generale, su
proposta del direttore sanitario, sentito il Consiglio dei  sanitari.
Qualora   l'organizzazione  dipartimentale  coinvolga  servizi  extra
aziendali, l'individuazione del dipartimento e' fatta di concerto con
le  autorita'  interessate.  Possono  far  parte   del   dipartimento
ospedaliero  anche  i  servizi extra ospedalieri. La integrazione fra
dipartimento   ospedaliero,   dipartimenti   territoriali   e    rete
distrettuale   e'   demandata  agli  strumenti  della  programmazione
regionale.
  3.  I  dipartimenti  sono  individuati  in  funzione  delle  unita'
operative  presenti nei singoli ospedali e degli obiettivi che questi
debbono conseguire.
  4. Spettano al dipartimento ospedaliero i seguenti compiti:
   a) la gestione in comune del personale;
   b) l'utilizzo in comune degli spazi e delle attrezzature;
   c) la sperimentazione  e  l'adozione  di  modalita'  organizzative
volte   al   miglioramento   dell'efficienza   e  della  qualita'  ed
all'integrazione delle attivita' delle strutture;
   d) il coordinamento e lo sviluppo  delle  attivita'  cliniche,  di
ricerca,  di formazione, di studio e di verifica della qualita' delle
prestazioni;
   e) il miglioramento del livello di  umanizzazione  dell'assistenza
erogata all'interno delle strutture;
   f)  il  coordinamento  con le attivita' extra ospedaliere connesse
alle funzioni.
  5. La direzione del dipartimento e' assicurata da:
   a) il Consiglio di dipartimento, con funzioni deliberanti rispetto
a quanto previsto al comma 4;
   b) il responsabile del dipartimento, con funzioni esecutive.
  6. Il responsabile del dipartimento  e'  un  dirigente  di  secondo
livello  titolare della responsabilita' di una delle unita' operative
facenti parte  del  dipartimento,  nominato  dal  direttore  generale
all'interno  di  una  terna  di  nominativi proposti dal Consiglio di
dipartimento, sentito  il  direttore  sanitario  dell'Azienda  ed  il
dirigente   medico  del  presidio.  L'incarico  di  responsabile  del
dipartimento comporta l'impegno esclusivo ed a tempo pieno  a  favore
dell'Azienda  ed  e'  incompatibile  con qualsiasi altro incarico che
possa impedire la piena disponibilita' nei confronti dell'Azienda. La
durata dell'incarico e' triennale, rinnovabile e sottoposto a revoca,
con le modalita' del regolamento di cui alla lettera a) del comma 7.
  7. Il responsabile del Dipartimento:
   a) assicura il funzionamento del dipartimento, attuando i  modelli
organizzativi stabiliti dal Consiglio di dipartimento e predisponendo
apposito regolamento, da approvarsi da parte del Consiglio;
   b) verifica la conformita' dei comportamenti e i risultati con gli
indirizzi generali forniti dal direttore generale dell'azienda;
   c)  rappresenta  il  dipartimento  nei  rapporti  con la direzione
generale e gli organi esterni;
   d) gestisce le  risorse  attribuite  al  dipartimento  secondo  le
indicazioni del Consiglio di dipartimento.
  8. Il Consiglio di dipartimento e' composto:
   a)  dai  responsabili  di  tutte  le  unita'  operative e i moduli
organizzativi autonomi appartenenti al dipartimento;
   b) da una rappresentanza dei moduli organizzativi,  inclusi  nelle
unita' operative, come previsto dal regolamento;
   c) dal responsabile del personale del servizio infermieristico;
   d)  da  altro  personale  individuato  dal  direttore generale, in
funzione della corretta gestione amministrativa del dipartimento.
  9. I protocolli di intesa di cui al comma 3 dell'art. 7,  stipulati
dalla  Regione  con  le  Universita'  stabiliscono  le  modalita'  di
partecipazione  di  queste  alla  definizione  dei  dipartimenti  nei
presidi interessati.
  10. I servizi psichiatrici di diagnosi e cura sono parte integrante
del dipartimento di salute mentale dell'Unita' sanitaria locale.