Art. 21. Dipartimenti ospedalieri 1. L'Ospedale e' organizzato in dipartimenti, secondo la previsione di cui all'art. 16, caratterizzata da una ulteriore competenza gestionale unitaria che si estrinseca anche attraverso la negoziazione di obiettivi e risorse con la direzione aziendale. 2. Il dipartimento e' individuato dal direttore generale, su proposta del direttore sanitario, sentito il Consiglio dei sanitari. Qualora l'organizzazione dipartimentale coinvolga servizi extra aziendali, l'individuazione del dipartimento e' fatta di concerto con le autorita' interessate. Possono far parte del dipartimento ospedaliero anche i servizi extra ospedalieri. La integrazione fra dipartimento ospedaliero, dipartimenti territoriali e rete distrettuale e' demandata agli strumenti della programmazione regionale. 3. I dipartimenti sono individuati in funzione delle unita' operative presenti nei singoli ospedali e degli obiettivi che questi debbono conseguire. 4. Spettano al dipartimento ospedaliero i seguenti compiti: a) la gestione in comune del personale; b) l'utilizzo in comune degli spazi e delle attrezzature; c) la sperimentazione e l'adozione di modalita' organizzative volte al miglioramento dell'efficienza e della qualita' ed all'integrazione delle attivita' delle strutture; d) il coordinamento e lo sviluppo delle attivita' cliniche, di ricerca, di formazione, di studio e di verifica della qualita' delle prestazioni; e) il miglioramento del livello di umanizzazione dell'assistenza erogata all'interno delle strutture; f) il coordinamento con le attivita' extra ospedaliere connesse alle funzioni. 5. La direzione del dipartimento e' assicurata da: a) il Consiglio di dipartimento, con funzioni deliberanti rispetto a quanto previsto al comma 4; b) il responsabile del dipartimento, con funzioni esecutive. 6. Il responsabile del dipartimento e' un dirigente di secondo livello titolare della responsabilita' di una delle unita' operative facenti parte del dipartimento, nominato dal direttore generale all'interno di una terna di nominativi proposti dal Consiglio di dipartimento, sentito il direttore sanitario dell'Azienda ed il dirigente medico del presidio. L'incarico di responsabile del dipartimento comporta l'impegno esclusivo ed a tempo pieno a favore dell'Azienda ed e' incompatibile con qualsiasi altro incarico che possa impedire la piena disponibilita' nei confronti dell'Azienda. La durata dell'incarico e' triennale, rinnovabile e sottoposto a revoca, con le modalita' del regolamento di cui alla lettera a) del comma 7. 7. Il responsabile del Dipartimento: a) assicura il funzionamento del dipartimento, attuando i modelli organizzativi stabiliti dal Consiglio di dipartimento e predisponendo apposito regolamento, da approvarsi da parte del Consiglio; b) verifica la conformita' dei comportamenti e i risultati con gli indirizzi generali forniti dal direttore generale dell'azienda; c) rappresenta il dipartimento nei rapporti con la direzione generale e gli organi esterni; d) gestisce le risorse attribuite al dipartimento secondo le indicazioni del Consiglio di dipartimento. 8. Il Consiglio di dipartimento e' composto: a) dai responsabili di tutte le unita' operative e i moduli organizzativi autonomi appartenenti al dipartimento; b) da una rappresentanza dei moduli organizzativi, inclusi nelle unita' operative, come previsto dal regolamento; c) dal responsabile del personale del servizio infermieristico; d) da altro personale individuato dal direttore generale, in funzione della corretta gestione amministrativa del dipartimento. 9. I protocolli di intesa di cui al comma 3 dell'art. 7, stipulati dalla Regione con le Universita' stabiliscono le modalita' di partecipazione di queste alla definizione dei dipartimenti nei presidi interessati. 10. I servizi psichiatrici di diagnosi e cura sono parte integrante del dipartimento di salute mentale dell'Unita' sanitaria locale.