Art. 26.
           Servizi gestiti in forma associata e aggregata
 
  1. Ciascuna Azienda sanitaria regionale  puo'  gestire,  per  conto
delle  altre,  attivita'  di  interesse  comune,  anche  di carattere
sanitario, previa stipula di apposita convenzione e  puo',  altresi',
consorziarsi  per  la  disciplina e per lo svolgimento di determinate
fasi delle  rispettive  attivita'  gestionali  ed  amministrative  di
interesse comune.
  2.  I Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali, qualora
valutazioni economiche ed organizzative ne dimostrino la convenienza,
definiscono  programmi  pluriennali  per  l'acquisizione   in   forma
centralizzata  di  beni  di  piu'  largo  consumo  e per l'appalto di
servizi. Dispongono, altresi', i piani di acquisto annuali di beni  e
servizi  occorrenti  per  il funzionamento delle Aziende sanitarie in
funzione degli obiettivi fissati nel programma pluriennale.
  3. La Giunta regionale puo' disporre,  con  propria  deliberazione,
l'individuazione  delle  attivita' tecnico-amministrative e sanitarie
in cui si esplica la gestione in comune prevista al comma 1.