Art. 26. Servizi gestiti in forma associata e aggregata 1. Ciascuna Azienda sanitaria regionale puo' gestire, per conto delle altre, attivita' di interesse comune, anche di carattere sanitario, previa stipula di apposita convenzione e puo', altresi', consorziarsi per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attivita' gestionali ed amministrative di interesse comune. 2. I Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali, qualora valutazioni economiche ed organizzative ne dimostrino la convenienza, definiscono programmi pluriennali per l'acquisizione in forma centralizzata di beni di piu' largo consumo e per l'appalto di servizi. Dispongono, altresi', i piani di acquisto annuali di beni e servizi occorrenti per il funzionamento delle Aziende sanitarie in funzione degli obiettivi fissati nel programma pluriennale. 3. La Giunta regionale puo' disporre, con propria deliberazione, l'individuazione delle attivita' tecnico-amministrative e sanitarie in cui si esplica la gestione in comune prevista al comma 1.