Art. 27. Integrazione delle attivita' socio-assistenziali e sanitarie 1. Ferma restando la competenza primaria del comune per i servizi socio-assistenziali, possono essere gestite dalle Unita' sanitarie locali attivita' o servizi socio-assistenziali, a seguito di delega da parte del Comune, ai sensi del comma 3, dell'art. 3 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, con oneri a totale carico del Comune stesso, ivi compresi quelli relativi al personale con specifica contabilizzazione. Sono imputabili al fondo sanitario regionale le attivita' sociali a rilievo sanitario, come definite al comma 1 dell'art. 31, della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 con apposito atto dalla Giunta regionale, e rese in regime residenziale, semiresidenziale o a domicilio. 2. La Regione garantisce e promuove l'integrazione delle attivita' socio-assistenziali con quelle sanitarie, individuando azioni progettuali specifiche in concorso con gli enti locali, e ambiti tematici per la stipula di convenzioni e di accordi di programma che definiscano azioni integrate e coordinate tra Enti locali ed Unita' sanitarie locali. 3. Per la individuazione delle attivita' sociali a rilievo sanitario, nonche' per le modalita' di raccordo tra Comuni e le Unita' sanitarie locali, si fa rinvio agli artt. 28 e 31 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3. Per la gestione in forma integrata delle attivita' sanitarie con quelle socio-assistenziali si fa rinvio al comma 4 dell'art. 39 ed all'art. 40 della stessa legge regionale.