Art. 27.
    Integrazione delle attivita' socio-assistenziali e sanitarie
 
  1. Ferma restando la competenza primaria del comune per  i  servizi
socio-assistenziali,  possono  essere  gestite dalle Unita' sanitarie
locali attivita' o servizi socio-assistenziali, a seguito  di  delega
da  parte  del  Comune, ai sensi del comma 3, dell'art. 3 del decreto
legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive  modificazioni,
con  oneri  a  totale  carico  del Comune stesso, ivi compresi quelli
relativi  al  personale   con   specifica   contabilizzazione.   Sono
imputabili  al  fondo  sanitario  regionale  le  attivita'  sociali a
rilievo sanitario, come definite al comma 1 dell'art. 31, della legge
regionale 23 gennaio 1997,  n.  3  con  apposito  atto  dalla  Giunta
regionale,  e  rese  in  regime  residenziale,  semiresidenziale  o a
domicilio.
  2.  La Regione garantisce e promuove l'integrazione delle attivita'
socio-assistenziali  con  quelle   sanitarie,   individuando   azioni
progettuali  specifiche  in  concorso  con  gli enti locali, e ambiti
tematici per la stipula di convenzioni e di accordi di programma  che
definiscano  azioni  integrate e coordinate tra Enti locali ed Unita'
sanitarie locali.
  3.  Per  la  individuazione  delle  attivita'  sociali  a   rilievo
sanitario,  nonche'  per  le  modalita'  di  raccordo tra Comuni e le
Unita' sanitarie locali, si fa rinvio agli artt. 28 e 31 della  legge
regionale  23  gennaio 1997, n. 3. Per la gestione in forma integrata
delle attivita' sanitarie con quelle socio-assistenziali si fa rinvio
al comma 4 dell'art. 39 ed all'art. 40 della stessa legge regionale.