Art. 31. Organico e ruoli nominativi 1. Il personale dipendente del Servizio sanitario regionale e' iscritto nei ruoli nominativi costituiti e gestiti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dalle singole Aziende sanitarie, cui e' conferita la competenza della gestione giuridica ed economica del personale dipendente. Sulla base degli elenchi nominativi trasmessi dalle singole Aziende sanitarie, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, provvede alla pubblicazione dei ruoli nominativi che, assumendo funzione meramente ricognitiva, costituiscono la base conoscitiva e statistica per le finalita' della programmazione regionale. 2. La copertura dei posti vacanti in organico riferiti alle posizioni funzionali apicali, per l'accesso ai quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, e' sottoposta alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale. E' altresi' sottoposta alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale, anche in relazione alla eventuale utilizzazione del personale in esubero in ambito intercompartimentale, la copertura dei posti riferiti a tutti i profili e posizioni funzionali del ruolo amministrativo.