Art. 31.
                     Organico e ruoli nominativi
 
  1.  Il  personale  dipendente  del  Servizio sanitario regionale e'
iscritto nei ruoli nominativi costituiti  e  gestiti,  ai  sensi  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
dalle singole Aziende sanitarie, cui e' conferita la competenza della
gestione giuridica ed economica del personale dipendente. Sulla  base
degli  elenchi  nominativi trasmessi dalle singole Aziende sanitarie,
la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno,  provvede  alla
pubblicazione  dei ruoli nominativi che, assumendo funzione meramente
ricognitiva, costituiscono la base conoscitiva e  statistica  per  le
finalita' della programmazione regionale.
  2.  La  copertura  dei  posti  vacanti  in  organico  riferiti alle
posizioni funzionali apicali, per l'accesso ai quali e' richiesto  il
possesso  del  diploma  di  laurea,  e'  sottoposta  alla  preventiva
autorizzazione della Giunta regionale. E'  altresi'  sottoposta  alla
preventiva  autorizzazione della Giunta regionale, anche in relazione
alla eventuale utilizzazione  del  personale  in  esubero  in  ambito
intercompartimentale,  la  copertura  dei  posti  riferiti  a tutti i
profili e posizioni funzionali del ruolo amministrativo.