Art. 36. Successione nei rapporti attivi e passivi 1. L'Unita' sanitaria locale n. 4, di cui all'Allegato alla legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1, e' soppressa mediante incorporazione nella Unita' sanitaria locale n. 5 di cui all'allegato della stessa legge che, ai sensi dell'allegato alla presente legge assume la denominazione di Unita' sanitaria locale n. 4. 2. Il direttore generale dell'Unita' sanitaria locale soppressa presenta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al direttore generale della Unita' sanitaria locale n. 4 di cui all'allegato alla presente legge, il bilancio di liquidazione composto dal conto finanziario, dallo stato patrimoniale e dall'inventario analitico delle attivita' e passivita'. 3. Fino alla data di resa del conto di cui al comma 2, il direttore della soppressa Unita' sanitaria locale cura la gestione ordinaria della stessa.