Art. 36.
              Successione nei rapporti attivi e passivi
 
  1.  L'Unita'  sanitaria locale n. 4, di cui all'Allegato alla legge
regionale 4 gennaio 1995, n. 1, e' soppressa mediante  incorporazione
nella  Unita'  sanitaria locale n. 5 di cui all'allegato della stessa
legge che, ai sensi  dell'allegato  alla  presente  legge  assume  la
denominazione di Unita' sanitaria locale n. 4.
  2.  Il  direttore  generale  dell'Unita' sanitaria locale soppressa
presenta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, al direttore generale della Unita' sanitaria locale  n.  4  di
cui  all'allegato  alla  presente  legge, il bilancio di liquidazione
composto  dal  conto  finanziario,   dallo   stato   patrimoniale   e
dall'inventario analitico delle attivita' e passivita'.
  3. Fino alla data di resa del conto di cui al comma 2, il direttore
della  soppressa  Unita'  sanitaria locale cura la gestione ordinaria
della stessa.