Art. 38. Norma finanziaria 1. Per l'esecuzione delle competenze della Giunta regionale inerenti il processo di programmazione nonche' per quelle di indirizzo e valutazione nel Servizio sanitario regionale e' autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa, con prelevamento di quota parte del Fondo sanitario regionale di parte corrente. La spesa di cui sopra e' imputata sul cap. 2166 del bilancio regionale cosi' come ridenominato: "Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente destinata a spese per studi, indagini e consulenze a supporto dei compiti di programmazione, indirizzo e valutazione del Servizio sanitario regionale". Per l'anno 1999 e successivi la quantificazione della spesa viene effettuata con legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Data a Perugia, addi' 20 gennaio 1998 BRACALENTE (Omissis).