Art. 38.
                          Norma finanziaria
 
  1.   Per  l'esecuzione  delle  competenze  della  Giunta  regionale
inerenti  il  processo  di  programmazione  nonche'  per  quelle   di
indirizzo   e   valutazione   nel  Servizio  sanitario  regionale  e'
autorizzata, per l'anno 1998,  la  spesa  di  lire  1.000.000.000  in
termini di competenza e di cassa, con prelevamento di quota parte del
Fondo sanitario regionale di parte corrente. La spesa di cui sopra e'
imputata   sul   cap.   2166   del   bilancio  regionale  cosi'  come
ridenominato: "Quota del fondo sanitario regionale di parte  corrente
destinata  a  spese  per  studi, indagini e consulenze a supporto dei
compiti di  programmazione,  indirizzo  e  valutazione  del  Servizio
sanitario regionale". Per l'anno 1999 e successivi la quantificazione
della spesa viene effettuata con legge di bilancio.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
   Data a Perugia, addi' 20 gennaio 1998
 
                             BRACALENTE
  (Omissis).