Art. 4.
                             C o m u n e
 
  1. Il comune  partecipa  alla  realizzazione  degli  obiettivi  del
Servizio   sanitario   concorrendo   alla   programmazione  sanitaria
regionale.
  2. Il comune in particolare tutela i  cittadini  nel  loro  diritto
alla  promozione  ed  alla  difesa  della salute e svolge le funzioni
relative  alla  tutela  dell'ambiente  di  vita   avvalendosi   delle
strutture di prevenzione delle Unita' sanitarie locali e dell'Agenzia
regionale  per  la  protezione  dell'ambiente  di  cui  alla legge 21
gennaio 1994, n. 61.
  3. Il  comune  puo'  altresi'  presentare  alle  Aziende  sanitarie
regionali  ed  alla  Giunta  regionale osservazioni e proposte per la
salvaguardia dei diritti  e  della  dignita'  dei  propri  cittadini,
nonche'  per  il  miglioramento  delle condizioni di erogazione delle
prestazioni sanitarie e contribuisce al perseguimento di obiettivi di
integrazione tra i servizi socio-assistenziali e quelli sanitari.
  4.  I  comuni,   previa   verifica   di   compatibilita'   con   la
programmazione  da  parte  della  Giunta  regionale,  nell'ambito dei
servizi  di  medicina  territoriale  e  delle  attivita'  preventive,
terapeutiche e riabilitative di supporto a quelle di rilievo sociale,
possono concordare con le Unita' sanitarie locali forme di assistenza
sanitaria  che integrino i livelli stabiliti dalla Regione, purche' i
relativi costi siano sostenuti interamente dai comuni stessi.
  5. Gli accordi non possono prevedere il ricorso agli  strumenti  di
cui  al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legge 16 maggio 1994, n.
299 convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1994, n. 451.