Art. 4. C o m u n e 1. Il comune partecipa alla realizzazione degli obiettivi del Servizio sanitario concorrendo alla programmazione sanitaria regionale. 2. Il comune in particolare tutela i cittadini nel loro diritto alla promozione ed alla difesa della salute e svolge le funzioni relative alla tutela dell'ambiente di vita avvalendosi delle strutture di prevenzione delle Unita' sanitarie locali e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 3. Il comune puo' altresi' presentare alle Aziende sanitarie regionali ed alla Giunta regionale osservazioni e proposte per la salvaguardia dei diritti e della dignita' dei propri cittadini, nonche' per il miglioramento delle condizioni di erogazione delle prestazioni sanitarie e contribuisce al perseguimento di obiettivi di integrazione tra i servizi socio-assistenziali e quelli sanitari. 4. I comuni, previa verifica di compatibilita' con la programmazione da parte della Giunta regionale, nell'ambito dei servizi di medicina territoriale e delle attivita' preventive, terapeutiche e riabilitative di supporto a quelle di rilievo sociale, possono concordare con le Unita' sanitarie locali forme di assistenza sanitaria che integrino i livelli stabiliti dalla Regione, purche' i relativi costi siano sostenuti interamente dai comuni stessi. 5. Gli accordi non possono prevedere il ricorso agli strumenti di cui al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299 convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1994, n. 451.