Art. 8. Istituzione delle Unita' sanitarie locali 1. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati nella tabella allegata alla presente legge e' istituita una Unita' sanitaria locale. 2. La sede legale delle Unita' sanitarie locali e' stabilita dalla Giunta regionale, su proposta delle competenti Conferenze dei sindaci, da formularsi nella prima seduta utile delle stesse; in caso di inerzia provvede comunque la Giunta regionale.