Art. 8.
              Istituzione delle Unita' sanitarie locali
 
  1.  In ciascuno degli ambiti territoriali individuati nella tabella
allegata alla  presente  legge  e'  istituita  una  Unita'  sanitaria
locale.
  2.  La sede legale delle Unita' sanitarie locali e' stabilita dalla
Giunta  regionale,  su  proposta  delle  competenti  Conferenze   dei
sindaci, da formularsi nella prima seduta utile delle stesse; in caso
di inerzia provvede comunque la Giunta regionale.