Art. 9. Attivita' delle Aziende sanitarie regionali 1. Ciascuna Azienda sanitaria, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, organizza i propri servizi e l'attivita' di tutela della salute attenendosi ai seguenti principi: a) autonomia organizzativa dei livelli decisionali, ai fini della efficienza operativa; b) articolazione dei servizi territoriali e dei presidi ospedalieri, idonea a garantire l'erogazione e l'acquisizione delle prestazioni individuate nel piano sanitario regionale, sulla base dei livelli uniformi d'assistenza; c) strutturazione in forma dipartimentale, per aree omogenee, sulla base delle previsioni della programmazione regionale; d) istituzione del servizio infermieristico, tecnico sanitario, riabilitativo ed ostetrico come supporto funzionale alle attivita' di assistenza su base dipartimentale, dotato di autonomia tecnicoorganizzativa.