Art. 9.
             Attivita' delle Aziende sanitarie regionali
 
  1.  Ciascuna  Azienda  sanitaria,  nell'ambito della programmazione
sanitaria regionale, organizza i  propri  servizi  e  l'attivita'  di
tutela della salute attenendosi ai seguenti principi:
   a)  autonomia organizzativa dei livelli decisionali, ai fini della
efficienza operativa;
   b)  articolazione  dei  servizi   territoriali   e   dei   presidi
ospedalieri,  idonea  a garantire l'erogazione e l'acquisizione delle
prestazioni individuate nel piano sanitario regionale, sulla base dei
livelli uniformi d'assistenza;
   c) strutturazione in  forma  dipartimentale,  per  aree  omogenee,
sulla base delle previsioni della programmazione regionale;
   d)  istituzione  del  servizio infermieristico, tecnico sanitario,
riabilitativo ed ostetrico come supporto funzionale alle attivita' di
assistenza   su   base   dipartimentale,    dotato    di    autonomia
tecnicoorganizzativa.