Art. 4.
                      Dichiarazione di urgenza
 
  1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi e per
gli  effetti  degli  articoli  127,  comma 2, della Costituzione e 31
dello Statuto della Regione Emilia-Romagna  ed  entra  in  vigore  il
giorno  successivo  alla  sua  pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
   Bologna, 10 dicembre 1997
                              LA FORGIA