Art. 16.
            Attivita' di sensibilizzazione e informazione
 
  1. Per le finalita' di cui alla lettera d) del  comma  1  dell'art.
1,  la  Regione promuove iniziative di sensibilizzazione, mirate alle
piccole e medie imprese, sulle problematiche legate  all'applicazione
delle nuove norme in materia di:
   a) attuazione di sistemi di qualita' aziendale;
   b) certificazione di sistemi di qualita'.
  2.  La  Regione, per l'organizzazione e la gestione delle attivita'
di cui al comma 1, puo':
   a)  stipulare  convenzioni  con  le  associazioni  imprenditoriali
maggiormente rappresentative del commercio, del turismo e dei servizi
e  con  le  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
per promuovere iniziative comumi;
   b) avvalersi di imprese o di professionisti con provata competenza
ed esperienza nella materia della qualita'.
  3.  La  Regione  puo'  altresi'  concorrere con propri contributi a
sostegno delle iniziative promosse dai soggetti indicati al comma  2,
nell'ambito delle materie indicate dal presente articolo.