Art. 16. Attivita' di sensibilizzazione e informazione 1. Per le finalita' di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 1, la Regione promuove iniziative di sensibilizzazione, mirate alle piccole e medie imprese, sulle problematiche legate all'applicazione delle nuove norme in materia di: a) attuazione di sistemi di qualita' aziendale; b) certificazione di sistemi di qualita'. 2. La Regione, per l'organizzazione e la gestione delle attivita' di cui al comma 1, puo': a) stipulare convenzioni con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del commercio, del turismo e dei servizi e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per promuovere iniziative comumi; b) avvalersi di imprese o di professionisti con provata competenza ed esperienza nella materia della qualita'. 3. La Regione puo' altresi' concorrere con propri contributi a sostegno delle iniziative promosse dai soggetti indicati al comma 2, nell'ambito delle materie indicate dal presente articolo.