Art. 17.
                          C o n t r o l l i
 
  1.  La  Regione  svolge  i  controlli  concernenti  il possesso dei
requisiti  per  la  concessione  dei  contributi  e   acquisisce   la
documentazione    che    illustra    le   modalita'   di   attuazione
dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i  risultati
conseguiti.