Art. 19. Variazione di bilancio 1. Per l'esercizio 1997, agli oneri derivanti dagli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 e alla lettera b) del comma 3 dell'art. 3, ammontanti complessivamente a L. 3.101.000.000, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo" del Bilancio per l'esercizio 1997 secondo l'esatta destinazione recata dalle voci nn. 4 e 8 dell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale 24 aprile 1997, n. 8. 2. Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1997 sono apportate le seguenti variazioni: (Omissis).