Art. 19.
                       Variazione di bilancio
 
  1. Per l'esercizio 1997, agli oneri derivanti dagli  interventi  di
cui  alla  lettera  b)  del comma 1 dell'art. 3 e alla lettera b) del
comma 3 dell'art. 3, ammontanti complessivamente a L.  3.101.000.000,
si  fa  fronte  con  i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del
fondo globale  di  cui  al  Cap.  86500  "Fondo  per  far  fronte  ai
provvedimenti  legislativi  regionali in corso di approvazione. Spese
di investimento  di  sviluppo"  del  Bilancio  per  l'esercizio  1997
secondo l'esatta destinazione recata dalle voci nn. 4 e 8 dell'elenco
n. 5 allegato alla legge regionale 24 aprile 1997, n. 8.
  2. Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1997 sono apportate le
seguenti variazioni:
   (Omissis).