Art. 8.
         Assegnazione dei contributi alle imprese associate
 
  1. Le cooperative di  garanzia  ed  i  consorzi  fidi  assegnano  i
contributi  di  cui all'art. 7 a favore delle imprese, escluse quelle
del settore turismo, che utilizzando finanziamenti assistiti in tutto
o  in  parte  dalla  garanzia  della  cooperativa  o  del  consorzio,
realizzano programmi che anche disgiuntamente prevedono:
   a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e
l'ampliamento   dei   locali   adibiti  o  da  adibire  all'esercizio
dell'attivita' d'impresa, e l'acquisizione delle relative aree;
   b) l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento  delle  attrezzature
necessarie  per  l'esercizio e l'attivita' di impresa, ivi compresi i
mezzi di trasporto ad uso esterno od interno.
  2. Nella spesa  complessiva  puo'  essere  inclusa  quella  per  la
formazione  di  scorte  necessarie alla realizzazione di programmi di
investimento entro il limite massimo del trenta per cento del  totale
degli investimenti.
  3.  Nella spesa complessiva ammissibile a contributo possono essere
compresi  anche  gli   investimenti   effettuati   nell'anno   solare
precedente  il  termine  per  la presentazione della domanda da parte
della cooperativa o del consorzio di garanzia.
  4. Gli interventi sono limitati ad imprese aventi  sede  legale  ed
operativa  in  Emilia-Romagna,  per  strutture ubicate nel territorio
regionale.