Art. 3. Norme finanziarie per l'esercizio 1997 1. Per l'esercizio 1997, agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 7-bis della legge regionale n. 22 del 1990, inserito dalla presente legge, e ammontanti complessivamente a L. 2.000.000.000, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al capitolo 86500 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo" del bilancio per l'esercizio 1997, secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 11 dell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale 24 aprile 1997, n. 8. 2. Al bilancio di previsione per l'esercizio 1997 sono apportate le seguenti variazioni: Stato di previsone della spesa: a) variazioni in aumento: Cap. 21222 "Contributi per l'integrazione del fondo consortile del Consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (art. 7, legge regionale 23 marzo 1990, n. 22)" (CNI) Stanziamento di competenza L. 2.000.000.000 Stanziamento di cassa " 2.000.000.000 b) variazioni in diminuzione: Cap. 865000 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo": Stanziamento di competenza L. 2.000.000.000 Stanziamento di cassa " 2.000.000.000