Art. 3.
               Norme finanziarie per l'esercizio 1997
 
  1. Per l'esercizio 1997, agli oneri derivanti dall'attuazione degli
interventi  di  cui  all'art.  7-bis  della legge regionale n. 22 del
1990, inserito dalla presente legge, e ammontanti complessivamente  a
L.  2.000.000.000,  si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati
nell'ambito del fondo globale di cui al capitolo 86500 "Fondo per far
fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti  legislativi  regionali
in
corso  di  approvazione.  Spese  di  investimento  di  sviluppo"  del
bilancio per l'esercizio 1997, secondo l'esatta  destinazione  recata
alla  voce  n.  11  dell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale 24
aprile 1997, n. 8.
  2. Al bilancio di previsione per l'esercizio 1997 sono apportate le
seguenti variazioni:
  Stato di previsone della spesa:
   a) variazioni in aumento:
  Cap. 21222 "Contributi per l'integrazione del fondo consortile  del
Consorzio  fidi  regionale  tra  imprese  cooperative  (art. 7, legge
regionale 23 marzo 1990, n. 22)" (CNI)
Stanziamento di competenza L. 2.000.000.000
Stanziamento di cassa  "  2.000.000.000
   b) variazioni in diminuzione:
  Cap.  865000  "Fondo  per  far  fronte  agli  oneri  dipendenti  da
provvedimenti  legislativi  regionali in corso di approvazione. Spese
di investimento di sviluppo":
Stanziamento di competenza L. 2.000.000.000
Stanziamento di cassa  "  2.000.000.000