Art. 4. Modalita' attuative 1. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce: a) il numero minimo di produttori aderenti all'organismo di garanzia; b) le misure dei contributi regionali; c) i criteri specifici per l'ammissione ai contributi e le modalita' di erogazione dei contributi stessi; d) i termini per la presentazione delle domande e le priorita' per la loro valutazione; e) i criteri cui gli organismi di garanzia devono attenersi nell'individuazione dei beneficiari delle operazioni agevolate, nel rispetto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).