Art. 4.
                         Modalita' attuative
 
  1. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce:
   a)  il  numero  minimo  di  produttori  aderenti  all'organismo di
garanzia;
   b) le misure dei contributi regionali;
   c) i  criteri  specifici  per  l'ammissione  ai  contributi  e  le
modalita' di erogazione dei contributi stessi;
   d) i termini per la presentazione delle domande e le priorita' per
la loro valutazione;
   e)  i  criteri  cui  gli  organismi  di  garanzia devono attenersi
nell'individuazione dei beneficiari delle operazioni  agevolate,  nel
rispetto dell'art.  12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in  materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi).