Art. 6.
                        Controlli e sanzioni
 
  1. Con  deliberazione  della  Giunta  regionale  sono  definite  le
modalita'  di  controllo  sugli  organismi beneficiari dei contributi
regionali al fine di assicurare  il  rispetto  dei  vincoli  e  delle
condizioni dettate ai sensi della presente legge e delle disposizioni
comunitarie.
  2.   Eventuali  variazioni  di  statuto  devono  essere  comunicate
immediatamente alla Giunta  regionale,  per  le  verifiche  circa  la
permanenza dei requisiti previsti per il finanziamento.
  3.  La  violazione  degli  obblighi previsti dalla presente legge e
dalle relative disposizioni attuative comporta:
   a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonche'  di
quelli  in  relazione  ai  quali si sono riscontrate violazioni degli
obblighi verso la Regione;
   b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai  contributi  di
cui alla presente legge.