Art. 10. Convocazione 1. Il Cds si riunisce presso la sede della direzione generale. Viene convocato dal presidente o dal suo sostituto e si riunisce di norma una volta al mese e in tutte le occasioni in cui il presidente lo ritenga opportuno. Il Cds puo' essere convocato altresi' dal direttore generale o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti. 2. La convocazione e' effettuata tramite avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonche' l'ordine del giorno degli argomenti da porsi in discussione. Detta convocazione deve pervenire ai componenti almeno 48 ore prima della riunione, anche a mezzo fax. La data e l'ora della riunione devono essere comunque comunicate, anche telefonicamente, almeno 5 giorni prima di quello fissato. 3. Nei casi di comprovata urgenza la comunicazione potra' essere effettuata anche telefonicamente o a mezzo fax, 24 ore prima dell'inizio della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti consegnato in seduta.