Art. 10.
                            Convocazione
 
  1.  Il  Cds  si  riunisce  presso la sede della direzione generale.
Viene convocato dal presidente o dal suo sostituto e si  riunisce  di
norma  una volta al mese e in tutte le occasioni in cui il presidente
lo ritenga opportuno.
  Il Cds puo' essere convocato  altresi'  dal  direttore  generale  o
quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti.
  2.  La convocazione e' effettuata tramite avviso scritto contenente
il luogo, la data e l'ora della riunione, nonche' l'ordine del giorno
degli argomenti da porsi  in  discussione.  Detta  convocazione  deve
pervenire  ai  componenti almeno 48 ore prima della riunione, anche a
mezzo fax. La data e l'ora  della  riunione  devono  essere  comunque
comunicate,  anche  telefonicamente,  almeno 5 giorni prima di quello
fissato.
  3. Nei casi di comprovata urgenza la  comunicazione  potra'  essere
effettuata  anche  telefonicamente  o  a  mezzo  fax,  24  ore  prima
dell'inizio della riunione e  l'ordine  del  giorno  degli  argomenti
consegnato in seduta.