Art. 10. 1. Gli enti regionali sottoelencati: Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricoloforestale (ARSIA), legge regionale 10 giugno 1993, n. 37; Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), legge regionale 29 luglio 1996, n. 59; Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (ADSU), legge regionale 11 agosto 1993, n. 55; Aziende di promozione turistica (APT), leggi regionali 23 febbraio 1988, n. 9 e 29 maggio 1989, n. 34 trasmettono entro il 31 maggio 1998 il rendiconto generale 1997 al Dipartimento organizzazione e risorse della Giunta regionale. 2. L'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto generale 1997 non soggetto a vincoli di destinazione, e' portato, per l'anno 1998, in diminuzione dei trasferimenti regionali autorizzati dalla legge di bilancio. 3. Gli enti regionali di cui al primo comma, fino all'approvazione del rendiconto generale 1997, limitano l'iscrizione in via presuntiva dell'avanzo di amministrazione alla sola quota vincolata dello stesso. 4. La Giunta regionale, ai fini dell'applicazione del secondo comma, e' autorizzata ad effettuare le necessarie compensazioni amministrative sui trasferimenti da erogare agli enti regionali di cui al primo comma.