Art. 10.
 
  1. Gli enti regionali sottoelencati:
   Agenzia  regionale  per  lo  sviluppo  e l'innovazione nel settore
agricoloforestale (ARSIA), legge regionale 10 giugno  1993, n. 37;
   Istituto regionale per la programmazione economica  della  Toscana
(IRPET), legge regionale 29 luglio 1996, n. 59;
   Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (ADSU),
legge regionale 11 agosto 1993, n. 55;
   Aziende di promozione turistica (APT), leggi regionali 23 febbraio
1988,  n.  9  e  29 maggio 1989, n. 34 trasmettono entro il 31 maggio
1998 il rendiconto generale 1997  al  Dipartimento  organizzazione  e
risorse della Giunta regionale.
  2.  L'avanzo  di amministrazione risultante dal rendiconto generale
1997 non soggetto a vincoli di destinazione, e' portato,  per  l'anno
1998,  in  diminuzione  dei trasferimenti regionali autorizzati dalla
legge di bilancio.
  3. Gli enti regionali di cui al primo comma, fino  all'approvazione
del rendiconto generale 1997, limitano l'iscrizione in via presuntiva
dell'avanzo  di  amministrazione  alla  sola  quota  vincolata  dello
stesso.
  4. La Giunta  regionale,  ai  fini  dell'applicazione  del  secondo
comma,  e'  autorizzata  ad  effettuare  le  necessarie compensazioni
amministrative sui trasferimenti da erogare agli  enti  regionali  di
cui al primo comma.