Art. 2. 1. L'autorizzazione di spesa di L. 2.165.000.000, di cui all'art. 3 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 3, per interventi di opere di viabilita' statale di interesse regionale in attuazione della legge 12 agosto 1982, n. 531 e della legge regionale 24 marzo 1987, n. 19 e' differita all'anno 1998.