Art. 2.
 
  1.  L'autorizzazione  di spesa di L. 2.165.000.000, di cui all'art.
3 della legge regionale 15 gennaio 1997,  n.  3,  per  interventi  di
opere  di  viabilita'  statale  di  interesse regionale in attuazione
della legge 12 agosto 1982, n. 531 e della legge regionale  24  marzo
1987, n. 19 e' differita all'anno 1998.