Art. 3. 1. Per il finanziamento degli accordi di programma per interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei bacini idrografici toscani ai sensi della legge regionale 11 luglio 1994, n. 50 l'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 5 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 3 e' aumentata di L. 24.000.000.000. 2. Al bilancio pluriennale 1998-2000 fa carico la spesa di L. 36.700.000.000, ripartita quanto a L. 28.700.000.000 a carico dell'anno 1998, di cui L. 16.000.000.000 provenienti da precedente autorizzazione, e per L. 8.000.000.000 a carico dell'anno 1999.