Art. 3.
 
  1.  Per  il finanziamento degli accordi di programma per interventi
finalizzati alla messa in sicurezza dei bacini idrografici toscani ai
sensi della legge regionale 11 luglio 1994, n. 50 l'autorizzazione di
spesa disposta dall'art. 5 della legge regionale 15 gennaio 1997,  n.
3 e' aumentata di L. 24.000.000.000.
  2.  Al  bilancio  pluriennale  1998-2000  fa  carico la spesa di L.
36.700.000.000,  ripartita  quanto  a  L.  28.700.000.000  a   carico
dell'anno  1998,  di  cui L. 16.000.000.000 provenienti da precedente
autorizzazione, e per L. 8.000.000.000 a carico dell'anno 1999.